Decisione (UE) 2022/1958 del Consiglio del 13 ottobre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’UE e la Repubblica di Macedonia del Nord.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 (1), in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall’Unione con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)Il 29 luglio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Macedonia del Nord per un accordo relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo»).

(3)I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo.

(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai norma dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(6)È opportuno firmare l’accordo e approvare la dichiarazione acclusa all’accordo relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein, a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).

Articolo 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.270.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A270%3ATOC

Foto:

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