IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
(2)Il 25 settembre 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui deplora il diffuso e sproporzionato ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza iraniane nei confronti di manifestanti non violenti, che ha causato un elevato numero di morti e feriti. Nella dichiarazione si afferma inoltre che i responsabili dell’uccisione di Mahsa Amini devono essere chiamati a risponderne e si invitano le autorità iraniane a garantire indagini trasparenti e credibili per chiarire il numero di persone decedute e arrestate, rilasciare tutti i manifestanti non violenti e garantire un giusto processo a tutte le persone detenute. Si sottolinea poi che la decisione dell’Iran di limitare drasticamente l’accesso a internet e di bloccare le piattaforme di messaggistica istantanea viola palesemente la libertà di espressione. Infine, si afferma che l’Unione valuterà tutte le opzioni disponibili per affrontare l’uccisione di Mahsa Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle successive manifestazioni.
(3)In tale contesto, e in linea con l’impegno dell’Unione di affrontare con l’Iran tutte le questioni che destano preoccupazione riguardo all’Iran, compresa la situazione dei diritti umani, undici persone e quattro entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.269.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A269I%3ATOC
Foto:
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