LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva.
(2)Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3) la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), abrogata dalla direttiva 2013/53/UE.
(3)Con la decisione di esecuzione C(2015) 8736 si chiedeva inoltre al CEN e al Cenelec di rivedere le norme i cui riferimenti erano stati pubblicati con comunicazione 2018/C 209/05 della Commissione (5).
(4)Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN ISO 10087:2019 relativa all’identificazione dell’unità e al sistema di codificazione per le unità di piccole dimensioni, il cui riferimento figura nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione (6) .. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN ISO 10087:2022 relativa all’identificazione dell’unità e al sistema di codificazione per le unità di piccole dimensioni.
(5)La Commissione ha valutato, insieme al CEN, la conformità di tale norma armonizzata alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
(6)La norma EN ISO 10087:2022 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e nell’allegato I, parte A, di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)La norma EN ISO 10087:2022 sostituirà la norma EN ISO 10087:2019. È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma EN ISO 10087:2019 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma armonizzata EN ISO 10087:2019, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma.
(9)Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE sono attualmente pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/919 e con comunicazione 2018/C 209/05.
(10)La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 ha subito varie e sostanziali modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione, e poiché occorre apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno sostituire tale decisione di esecuzione.
(11)Molti dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con comunicazione 2018/C 209/05 sono stati ritirati. La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 prevede il ritiro dei restanti riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con tale comunicazione. Per motivi di chiarezza e razionalizzazione è opportuno abrogare la comunicazione 2018/C 209/05. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni riviste delle norme in questione, la comunicazione 2018/C 209/05 dovrebbe continuare ad applicarsi fino alle date di ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate in questione pubblicati con tale comunicazione.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è abrogata.
Articolo 3
La comunicazione 2018/C 209/05 è abrogata.
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti indicate nel medesimo allegato.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.269.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A269%3ATOC
Foto:
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