LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.
(3)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere Jasminum L.
(4)L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e che possono essere introdotti o spostati nel territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte prescrizioni particolari figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4).
(5)Il 4 dicembre 2019 l’Uganda ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
(6)Il 31 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda (5). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis e Selenaspidus articulatus quali organismi nocivi pertinenti per tali piante da impianto.
(7)L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis e Selenaspidus articulatus e ha stimato la probabilità che le summenzionate merci siano indenni da tali organismi nocivi.
(8)Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto. Di conseguenza, le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(10)Le misure descritte dall’Uganda nel fascicolo sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione della merce nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione di tale merce.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.268.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A268%3ATOC
Foto:
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