LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il principio attivo creosoto è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.
(2)Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Detta domanda è stata valutata dall’autorità competente del Regno Unito in qualità di autorità di valutazione competente.
(3)Il 16 settembre 2019 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione del creosoto. A causa del recesso del Regno Unito dall’Unione, il 30 gennaio 2020 l’autorità competente della Polonia ha assunto il ruolo di autorità di valutazione competente in merito alla domanda.
(4)Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 4 dicembre 2020 l’Agenzia ha adottato un parere (3) formulato dal suo comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
(5)Secondo tale parere il creosoto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) nonché una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) a norma dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il creosoto soddisfa pertanto i criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6)A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se il principio attivo soddisfa ancora almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.
(7)Con il sostegno dell’Agenzia la Commissione ha condotto una consultazione pubblica nell’intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(8)Il parere dell’Agenzia e i contributi alla consultazione pubblica sono stati discussi con gli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a indicare se ritengono che almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia soddisfatta nei rispettivi territori e a fornire motivazioni.
(9)Dalle informazioni raccolte e dalle opinioni espresse dagli Stati membri sembra che il creosoto e il legno trattato con creosoto siano ancora necessari in molti Stati membri per le traversine ferroviarie e per i pali per l’energia elettrica e le telecomunicazioni.
(10)Il legno trattato con prodotti contenenti creosoto è utilizzato per la fabbricazione di traversine ferroviarie in legno per vari motivi tecnici (peso ridotto rispetto alle traversine in cemento e corrispondente facilità di manutenzione, buona resilienza, lunga durata di vita prevista, come richiesto per le infrastrutture ferroviarie che sono costruite per durare diversi decenni, materiale sostenibile). Le traversine ferroviarie in legno hanno maggiore flessibilità in termini di possibili luoghi di utilizzo (ad esempio zone inaccessibili, diramazioni, gallerie, ponti, curve a raggio ridotto). La classe di utilizzo delle traversine ferroviarie è inoltre un’applicazione critica per la sicurezza che può essere soggetta a requisiti di omologazione o di certificazione dell’infrastruttura ferroviaria per motivi legati alla sicurezza delle persone (passeggeri, operatori ferroviari ecc.) e delle attrezzature ferroviarie, vale a dire treni e infrastrutture. Una buona operatività delle infrastrutture ferroviarie è essenziale per il corretto funzionamento della società e delle attività economiche. Sono in fase di sviluppo biocidi alternativi per il trattamento delle traversine ferroviarie in legno e un prodotto contenente una miscela di idrossido di rame, carbonato di didecildimetilammonio e penflufen è stato di recente autorizzato in diversi Stati membri. Tuttavia è necessario del tempo per testare tali prodotti alternativi e acquisire una sufficiente esperienza, come pure per garantire che possano soddisfare la lunga durata di vita richiesta per le traversine ferroviarie.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.269.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A269%3ATOC
Foto:
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