Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione del 13 ottobre 2022 relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Nel 2021 diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione la presenza ufficialmente confermata, in partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi, di organismi nocivi che non sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) e che non sono regolamentati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(2)Sulla base dei dati provenienti dalle valutazioni preliminari dei rischi o dalle analisi del rischio effettuate finora dalle autorità e dalle organizzazioni competenti, la Commissione conclude che tali organismi nocivi soddisfano i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(3)Chloridea virescens, Leucinodes orbonalis, Leucinodes pseudorbonalis, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli sono tra gli organismi nocivi per i quali le autorità competenti hanno adottato provvedimenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali organismi nocivi sono stati intercettati più volte alle frontiere dell'Unione e la loro presenza nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata.

(4)I Paesi Bassi hanno effettuato una valutazione preliminare dei rischi per Chloridea virescens (3) e un'analisi del rischio fitosanitario per le specie americane di Spodoptera, tra cui Spodoptera ornithogalli (4), per il territorio dell'Unione. La valutazione e l'analisi in questione concludono che tali organismi nocivi soddisfano i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell'Unione. È tuttavia necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi a sostegno dell'inclusione di detti organismi nocivi nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)Sulla base delle classificazioni degli organismi nocivi effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") per Leucinodes orbonalis (5) e Leucinodes pseudorbonalis (6), tali organismi nocivi soddisfano i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, per quanto riguarda il territorio dell'Unione. Sono state tuttavia evidenziate incertezze riguardo al loro impatto dovuto all'idoneità climatica. È in corso un'ulteriore valutazione dell'idoneità climatica, vale a dire la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sull'insediamento di tali organismi nocivi nell'Unione e sul loro conseguente impatto.

(6)Sulla base della classificazione degli organismi nocivi effettuata dall'Autorità, Resseliella citrifrugis (7) soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, per quanto riguarda il territorio dell'Unione. Attualmente è in corso un'ulteriore valutazione dei rischi per quanto riguarda le vie d'ingresso e di diffusione di tale organismo nocivo.

(7)Tali organismi nocivi sono stati intercettati più volte alle frontiere dell'Unione e grandi volumi delle loro piante ospiti continuano a essere importati da paesi in cui è nota la presenza di tali organismi nocivi, mentre presentano un rischio fitosanitario elevato per il territorio dell'Unione. Si ritiene pertanto che vi sia un pericolo imminente relativo all'ingresso di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione. È pertanto opportuno adottare la misura di divieto temporaneo di introduzione nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione fino a quando non saranno state effettuate analisi del rischio complete. Tali organismi nocivi dovrebbero inoltre essere sottoposti a indagini basate sul rischio per quanto riguarda i loro segni o sintomi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(8)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento di dette valutazioni e analisi del rischio.

(9)Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Organismi nocivi vietati

Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi elencati nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 maggio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.268.01.0013.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A268%3ATOC

Foto:

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