Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1924 della Commissione del 10 ottobre 2022 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Il 19 dicembre 2002, a seguito di una denuncia presentata dall’industria dell’Unione, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale») (2). Con il regolamento (CE) n. 435/2004 (3) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia («le misure iniziali»).

(2)Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di due riesami in previsione della scadenza (4) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («i precedenti riesami in previsione della scadenza») e di un riesame intermedio parziale (5) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3)Le misure iniziali si applicavano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia, escluse le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (le società appartengono al medesimo gruppo e sono di seguito denominate «Fang Da»). Per queste società era stata stabilita in origine un’aliquota del dazio pari a zero, in quanto non era stata rilevata alcuna pratica di dumping (6).

(4)In conformità della relazione dell’organo di appello dell’OMC nella causa «Messico — misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (7), Fang Da non è stata esaminata nei precedenti riesami in previsione della scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non era quindi soggetta alle misure entrate in vigore in seguito a tali riesami.

(5)Il 12 agosto 2015, a seguito di una denuncia presentata dall’industria dell’Unione, la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di ciclamato di sodio originario della RPC, limitatamente al gruppo Fang Da (8) Con il regolamento (UE) 2016/1159 (9), la Commissione ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da.

(6)Di conseguenza l’aliquota del dazio applicabile per l’Indonesia è variata da 0,24 EUR/kg a 0,27 EUR/kg e per la RPC da 0,23 EUR/kg a 1,17 EUR/kg («le misure in vigore»).

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (10), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(8)La domanda di riesame è stata presentata il 14 aprile 2021 da Productos Aditivos SA («il richiedente»), l’unico fabbricante di ciclamato di sodio dell’Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale di ciclamato di sodio dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza del dumping da parte della RPC e di reiterazione del dumping da parte dell’Indonesia, nonché la persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione (11) causata dalle importazioni provenienti dalla RPC e il rischio della reiterazione del pregiudizio da parte dell’Indonesia.

(9)Il richiedente chiede il riesame in previsione della scadenza delle misure istituite a norma di entrambi i regolamenti (UE) 2016/1159 e (UE) 2016/1160 (12).

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 16 luglio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13) («l’avviso di apertura»).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0012.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC

Foto:

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