LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)A norma dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 l’acido ascorbico (E 300), l’ascorbato di sodio (E 301) e l’ascorbato di calcio (E 302) (gli «additivi alimentari») sono attualmente autorizzati, quantum satis, come additivi alimentari, tra le altre categorie, nella categoria 09.1.1 «Pesce non trasformato» e nella categoria 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei». Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha ritenuto accettabile il loro uso come antiossidanti. Nel suo parere scientifico in cui valutava nuovamente la sicurezza degli additivi alimentari, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità») ha confermato che il loro uso come additivi alimentari (3) non pone problemi di sicurezza per gli usi e i livelli d’uso indicati e che non è necessario stabilire un valore numerico per la dose giornaliera ammissibile. Tale conclusione significa che la sostanza pone problemi di sicurezza molto ridotti, che esistono informazioni affidabili sull’esposizione e sulla tossicità e che vi è una bassa probabilità di effetti nocivi sulla salute dell’uomo in dosi che non provocano squilibri nutrizionali negli animali. Attualmente non è indicata una quantità numerica massima per tali additivi alimentari, che devono essere utilizzati conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, in quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto desiderato e a condizione che i consumatori non siano indotti in errore.
(4)Nel pesce non trasformato gli antiossidanti sono utilizzati per rallentare la decolorazione della polpa di pesce e l’irrancidimento. Nel tonno non trasformato i consumatori associano la freschezza al colore rosso naturale della polpa di tonno fresco.
(5)I filetti di tonno decongelati commercializzati come tonno «fresco» devono essere ottenuti da tonno congelato dopo la pesca ad una temperatura inferiore a –18 °C («tonno fresco»), mentre altri filetti di tonno decongelati devono essere utilizzati solo per la fabbricazione di conserve («tonno per la fabbricazione di conserve»), conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’uso degli additivi alimentari nel tonno per la fabbricazione di conserve in quantità elevate al fine di ripristinare artificialmente il colore della polpa di tonno fresco offre l’opportunità di commercializzare in modo ingannevole il tonno per la fabbricazione di conserve come tonno fresco, vendendolo a un prezzo più elevato, inducendo in errore i consumatori in merito al prodotto ed esponendoli al rischio di intossicazione istaminica.
(6)Tale uso degli additivi alimentari non è tuttavia conforme alle condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi dell’Unione e per il loro uso, né al principio quantum satis.
(7)A seguito delle indagini sulle frodi alimentari condotte a norma del regolamento (CE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le autorità competenti segnalano regolarmente i casi in cui si rileva che filetti di tonno venduti come freschi contengono additivi alimentari in quantità superiori a quelle ritenute necessarie da tali autorità competenti allo scopo di ottenere il tipico effetto antiossidante sul tonno fresco. Per questo le autorità competenti sospettano che gli additivi alimentari siano utilizzati nel tonno per la fabbricazione di conserve al fine di ripristinarne il colore e di immetterlo sul mercato come fresco.
(8)Poiché spetta alle autorità nazionali competenti stabilire se il principio quantum satis sia stato o meno rispettato, e ciò può risultare difficile, gli Stati membri, e in particolare la Spagna, hanno chiesto alla Commissione di stabilire la quantità massima appropriata per l’uso degli additivi alimentari come antiossidanti nel tonno decongelato venduto come tonno fresco (non trasformato) o tonno marinato (trasformato).
(9)Ai fini della certezza del diritto e per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e prassi leali nel commercio degli alimenti, è pertanto opportuno fissare un livello massimo per l’uso nel tonno degli additivi nelle categorie alimentari 09.1.1 e 09.2 di cui all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(10)Il livello massimo dovrebbe consentire di mantenere gli attuali livelli di uso legittimo secondo le buone pratiche di fabbricazione. Sulla base delle informazioni fornite dall’industria all’Autorità in vista di una nuova valutazione della sicurezza degli additivi alimentari, si ritiene appropriato un livello massimo di 300 mg/kg. Si tratta del livello d’uso più elevato comunicato dall’industria, come indicato nel parere scientifico dell’Autorità.
(11)La Commissione è stata informata di studi effettuati dall’industria ittica e del parere di un’autorità competente, la quale è giunta alla conclusione che per controllare l’ossidazione nei filetti di tonno mantenuti al di sotto di 4 °C per dieci giorni è necessario l’uso di 900 mg/kg di additivi alimentari. Alla luce delle informazioni disponibili, e in particolare del fatto che i controlli ufficiali effettuati da altre autorità competenti hanno dimostrato che è possibile raggiungere una durata di conservazione di dieci giorni per il tonno decongelato con un trattamento di 300 mg/kg senza alterare il colore iniziale, il livello di 300 mg/kg sembra tuttavia essere sufficiente per ottenere l’effetto antiossidante desiderato.
(12)La fissazione di un livello massimo per l’uso di acido ascorbico (E 300), ascorbato di sodio (E 301) e ascorbato di calcio (E 302) come antiossidanti nel tonno non può avere un effetto sulla salute umana. Pertanto, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1331/2008, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.
(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.264.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A264%3ATOC
Foto:
istockphoto
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it