Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca Centrale europea del 29 settembre 2022 relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31).

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Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 34,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2) e in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)La Banca centrale europea (BCE) può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 e dovrebbe istituire un quadro per precisare ulteriormente le modalità per l’irrogazione di tali sanzioni in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2532/98. È pertanto opportuno stabilire le procedure in base alle quali tali sanzioni dovrebbero essere applicate.

(2)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tali procedure dovrebbero essere per quanto possibile armonizzate con le norme procedurali vigenti. Le procedure di infrazione e di applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto tenere conto del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) (3) della Banca centrale europea e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio. L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98 prevede che la BCE o la banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione, possano avviare una procedura di infrazione, d’ufficio o sulla base di una richiesta rivolta a tal fine, rispettivamente, dalla relativa BCN alla BCE o dalla BCE alla relativa BCN.

(3)Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) garantisce che il principio del ne bis in idem sia rispettato con riferimento alle procedure di infrazione e dispone che non sia possibile avviare più di una procedura di infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. Pertanto, il Comitato esecutivo della BCE o la BCN competente non dovrebbero assumere alcuna decisione in merito all’avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati. Allo stesso modo, la BCE o la BCN competente non dovrebbero assumere alcuna decisione in merito all’avvio di una procedura di infrazione finché la BCN competente non abbia informato l’autorità nazionale competente (ANC) che raccoglie informazioni statistiche e le trasmette alla BCN competente sulla base di meccanismi di cooperazione a livello locale. Analogamente, nei casi in cui le informazioni di vigilanza siano utilizzate per soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica, può essere necessario un coordinamento con il meccanismo di vigilanza unico (MVU) prima di avviare una procedura di infrazione o di irrogare una sanzione.

(4)Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) stabilisce inoltre la procedura per la presentazione di una proposta da parte dell’unità di indagine indipendente della BCE o della BCN competente al Comitato esecutivo della BCE al fine di determinare se il soggetto dichiarante interessato abbia commesso un’infrazione e di specificare l’importo della sanzione da irrogare, e prevede una procedura d’infrazione semplificata per sanzionare le infrazioni minori.

(5)È necessario assicurare un approccio coerente all’irrogazione di sanzioni nei vari settori statistici, definire chiaramente i ruoli della BCE e delle BCN nelle procedure di infrazione e assicurare che tutte le disposizioni procedurali relative all’avvio di una procedura di infrazione e all’irrogazione di sanzioni nel settore statistico siano chiaramente definite, al fine di garantire il giusto processo e tutelare i diritti dei soggetti dichiaranti interessati.

(6)Al fine di garantire la parità di trattamento tra i soggetti dichiaranti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) dovrebbe adottare un approccio armonizzato in relazione agli elementi di cui tenere conto nel monitoraggio del rispetto degli obblighi di segnalazione statistica e nella valutazione delle presunte infrazioni, alla procedura di infrazione stessa e al calcolo e all’irrogazione di sanzioni per le infrazioni degli obblighi di segnalazione. Per questo motivo è altresì importante garantire che i casi reiterati di presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione dello stesso regolamento o della stessa decisione della BCE siano monitorati e segnalati alla BCE o alla BCN competente, a seconda dei casi.

(7)È altresì necessario stabilire norme armonizzate per l’applicazione di meccanismi di cooperazione a livello locale ove la BCN competente trasmetta alla BCE le informazioni statistiche raccolte da un’ANC, anziché direttamente dal soggetto dichiarante. I meccanismi di cooperazione a livello locale non dovrebbero in alcun modo operare nel senso di modificare o limitare il dovere del soggetto dichiarante di rispettare i propri obblighi di segnalazione statistica ai sensi dei regolamenti o delle decisioni della BCE. Il quadro giuridico relativo alle sanzioni per le infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica è pienamente applicabile in tali casi. È tuttavia opportuno che vi sia una comunicazione adeguata tra la BCN competente e l’ANC competente in merito alle misure che devono essere adottate in conformità a tale quadro, al fine di garantire il rispetto del principio del ne bis in idem.

(8)Ad eccezione dei casi di infrazione degli obblighi di segnalazione statistica di cui al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (4), per i quali i piani correttivi non sono considerati idonei a porre rimedio tempestivamente a presunte infrazioni a causa dell’elevata frequenza di segnalazione delle informazioni statistiche pertinenti, e dei casi di colpa grave, può essere possibile e opportuno risolvere presunte infrazioni tramite la cooperazione con il soggetto dichiarante. Di conseguenza, dovrebbe essere agevolata la possibilità di concordare un piano correttivo tra la BCN competente o la BCE e il soggetto dichiarante. Tale piano correttivo potrebbe altresì precisare, tra l’altro, le metodologie, i processi, le risorse e il personale con cui il soggetto dichiarante propone di porre rimedio a ciascuna presunta infrazione, i processi di revisione e sorveglianza che il soggetto dichiarante impiegherà a tal fine e i miglioramenti procedurali volti a ridurre la probabilità di reiterazione delle infrazioni da parte del soggetto dichiarante.

(9)Al contempo, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e tener conto dell’applicazione pratica di una procedura di infrazione, è opportuno che le procedure di infrazione nei casi di presunte infrazioni non considerate presunte infrazioni cumulative siano avviate se ritenuto opportuno, tenendo conto delle circostanze pertinenti del caso specifico.

(10)Poiché il SEBC è improntato al principio di proporzionalità, è opportuno tenere conto delle potenziali circostanze che possono essere considerate al di fuori del controllo del soggetto dichiarante e prevedere un’esenzione dall’avvio della procedura di infrazione in tali circostanze. Tale esenzione dovrebbe applicarsi solo ai soggetti dichiaranti che abbiano compiuto ogni ragionevole sforzo per evitare qualsivoglia infrazione degli obblighi di segnalazione. Inoltre, l’esternalizzazione, da parte dei soggetti dichiaranti, di determinate attività rilevanti per l’adempimento dei loro obblighi di segnalazione o le difficoltà di mantenimento o di aggiornamento delle loro infrastrutture informatiche non dovrebbero, di per sé, essere considerate come circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante. Analogamente, la banca centrale competente dell’Eurosistema non dovrebbe prendere in considerazione circostanze che siano al di fuori del controllo del soggetto dichiarante in caso di colpa grave.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.263.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A263%3ATOC

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