Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1916 della Commissione del 7 ottobre 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Moldova.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figura il genere Juglans L., sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

(4)Il 4 marzo 2020 la Moldova ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di uno-due anni, innestate, e di portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo e privi di foglie. La richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5)Il 25 marzo 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Moldova (4). L'Autorità non ha individuato alcun organismo nocivo pertinente per dette piante da impianto.

(6)Il 23 giugno 2022 l'Autorità ha modificato il parere scientifico per includervi lo Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per detto organismo nocivo e ha stimato la probabilità che le summenzionate piante da impianto siano indenni da tale organismo nocivo. Lo Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) figura nell'allegato II, parte A, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) quale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

(7)Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione di piante da impianto, fino a due anni, innestate, e di portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, originari della Moldova, è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni in materia di importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)Di conseguenza, le piante da impianto, fino a due anni, innestate, e i portainnesti, di Juglans regia L., a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, originari della Moldova, non dovrebbero più essere considerati piante ad alto rischio.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(10)Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (6), l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.263.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A263%3ATOC

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