LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 38, lettera h),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce norme relative alle spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita. L’allegato V dello stesso regolamento fissa gli importi forfettari di tali spese. Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3), che stabilisce norme relative al sostegno per il suddetto ritiro dal mercato, fissa un limite per le spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, al fine di evitare la sovracompensazione. L’esperienza degli Stati membri e delle organizzazioni di produttori nell’attuazione dei ritiri indica che gli importi fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per le spese di cernita e imballaggio inerenti ai ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nel settore degli ortofrutticoli non dovrebbero essere considerati somme forfettarie bensì massimali da non superare e che, al fine di evitare la sovracompensazione, le spese di cernita e imballaggio non dovrebbero essere sovvenzionabili se la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli avviene dopo la trasformazione.
(2)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
(3)Per garantire la parità di trattamento delle organizzazioni di produttori che ritirano dal mercato ortofrutticoli ai fini della distribuzione gratuita durante l’anno di produzione 2022, il nuovo metodo di calcolo dovrebbe coprire l’intero periodo di raccolta. Poiché la raccolta delle pesche e delle pesche noci inizia nell’aprile di ogni anno, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o aprile 2022.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892
All’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Le spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sovvenzionabili nell’ambito dei programmi operativi, tranne se la distribuzione gratuita avviene dopo la trasformazione. Per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg tali spese non superano gli importi di cui all’allegato V.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.259.01.0187.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A259%3ATOC
Foto:
pixabay
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