LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/517, gli Stati membri possono notificare alla Commissione un elenco di nomi di dominio che in base al diritto nazionale non possono essere registrati («nomi bloccati») o che possono essere registrati o riservati solo al secondo livello dagli Stati membri («nomi riservati»).
(2)Poiché il regolamento (UE) 2019/517 si applica in tutto lo Spazio economico europeo, le imprese che hanno la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein, le organizzazioni stabilite in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein e le persone residenti in Islanda, in Norvegia e nel Liechtenstein possono registrare nomi sotto il dominio di primo livello (Top Level Domain — TLD) .eu. Di conseguenza gli elenchi dei nomi che possono essere riservati o bloccati rispettivamente dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia dovrebbero essere aggiunti agli elenchi degli Stati membri.
(3)La Commissione ha ricevuto elenchi di nomi riservati e bloccati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell’accordo SEE tramite il comitato per le comunicazioni istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(4)Tali elenchi dovrebbero ora essere adottati.
(5)Per garantire la continuità con il precedente quadro giuridico (3), e al fine di prevenire registrazioni abusive e speculative, i codici ISO alfa-2, ossia i codici a due lettere riconosciuti a livello internazionale per designare paesi e territori, non dovrebbero essere utilizzati per registrare nomi di dominio direttamente sotto il dominio di primo livello .eu.
(6)La Commissione ha consultato lo European Registry for Internet domains, designato come registro del TLD .eu dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1878 della Commissione (4), al fine di effettuare controlli tecnici per quanto riguarda le norme di operabilità e di formato da rispettare e ha apportato le necessarie correzioni agli elenchi.
(7)I precedenti elenchi di nomi riservati figurano nel regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (5), modificato nel 2005 (6), nel 2009 (7) e nel 2015 (8), e non saranno più applicabili con effetto dal 13 ottobre 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi da tale data.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I nomi elencati nella sezione A dell’allegato possono essere registrati o riservati solo come nomi di dominio di secondo livello direttamente sotto il dominio di primo livello .eu dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell’accordo SEE indicati nell’elenco.
2. I nomi elencati nella parte B dell’allegato non possono essere registrati.
Articolo 2
I codici alfa-2 che rappresentano paesi e territori non possono essere utilizzati per registrare nomi di dominio direttamente sotto il dominio di primo livello .eu.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.259.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A259%3ATOC
Foto:
pixabay
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