Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1659 della Commissione del 27 settembre 2022 relativo a prescrizioni equivalenti per l'introduzione nell'UE di frutti di Citrus sinensis Pers. originari di Israele.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 mira a impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione stabilendo, nell'allegato VII, prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti.

(2)L'organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) («organismo nocivo specificato») è elencato nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui non è nota la presenza nell'Unione. Esso figura inoltre nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3).

(3)Per proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, esistono prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di vari frutti. Per i frutti di Citrus sinensis Pers. («frutti specificati») tali prescrizioni particolari sono stabilite nell'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prevedono l'opzione di un approccio sistemico con l'applicazione di regimi specifici di trattamento a freddo.

(4)Israele ha chiesto alla Commissione di riconoscere il suo approccio sistemico per i frutti specificati come equivalente alle prescrizioni particolari di cui all'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)Tale approccio sistemico utilizzato in relazione ai frutti specificati comprende il rispetto delle prescrizioni adottate nei siti di produzione per il monitoraggio e il controllo dell'organismo nocivo specificato, l'ispezione dei frutti specificati nel sito di produzione e negli impianti di imballaggio, prescrizioni in materia di tracciabilità e l'ispezione ufficiale effettuata prima dell'esportazione. Comprende punti critici della procedura di ispezione nei campi, negli impianti di imballaggio e prima dell'esportazione che comportano la sospensione o il rifiuto dell'esportazione dei frutti specificati qualora le soglie pertinenti non siano raggiunte.

(6)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha effettuato una valutazione dei rischi della merce per i frutti di Citrus spp. importati da Israele (4). Tale valutazione ha riguardato la probabilità che fossero indenni da organismi nocivi in relazione all'organismo nocivo specificato. Sono state inoltre formulate raccomandazioni su come migliorare l'approccio sistemico di Israele. Israele ha adattato il proprio approccio sistemico tenendo conto di tali raccomandazioni.

(7)Sulla base dell'esito della valutazione del rischio effettuata dall'Autorità, unitamente alla costante conformità dei frutti in questione al diritto dell'Unione, è giustificato accettare l'approccio sistemico adattato di Israele come equivalente alle prescrizioni particolari di cui all'allegato VII, punto 62.1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(9)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 maggio 2025 per consentirne il riesame.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.250.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A250%3ATOC

Foto:

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