IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 a norma della decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio (2).
(2)L’accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio (3) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2020.
(3)A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, a decorrere dalla loro entrata in vigore, sono vincolanti per le parti.
(4)L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato misto può decidere di modificare gli allegati dell’accordo.
(5)È opportuno ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica al fine di proteggere le informazioni riservate, in particolare contro la divulgazione non autorizzata o la perdita di integrità. Per assicurare un’applicazione coerente delle classificazioni in materia di riservatezza di cui agli allegati III e IV dell’accordo, è opportuno modificare tali allegati conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo.
(6)Nel corso della sua quinta riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno (4), il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati III e IV dell’accordo.
(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell’accordo, in quanto gli allegati modificati vincoleranno l’Unione.
(8)La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso della quinta riunione del comitato misto, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.250.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A250%3ATOC
Foto:
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