LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini detenuti vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti.
(3)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione(UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. Inoltre l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.
(4)A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel Land della Bassa Sassonia in Germania, che è stato confermato il 2 luglio 2022, e in base alle informazioni ricevute da tale Stato membro a struttura federale in merito alla situazione relativa a questa malattia sul suo territorio, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 della Commissione (4). Tale decisione di esecuzione dispone che la Germania provveda affinché la zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
(5)La decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 si applica fino al 14 ottobre 2022. Il periodo di applicabilità della decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 è stato stabilito tenendo conto della data di conferma del focolaio, dell'epidemiologia della malattia e del tempo necessario per svolgere un'indagine epidemiologica, volta a garantire l'assenza della malattia, in linea con le norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (5) (WOAH, fondata come OIE) sul ripristino dello status di indenne da malattia in una zona precedentemente indenne da malattia e con gli orientamenti della Commissione sulla regionalizzazione della PSA (6).
(6)Alla fine del mese di agosto 2022 la Germania ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nel Land della Bassa Sassonia in Germania è favorevole e che le misure per le zone di protezione e di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.
(7)Sulla base di tali informazioni e motivazioni e tenendo conto, in particolare, del completamento delle misure preliminari di pulizia e disinfezione nello stabilimento colpito il 5 luglio 2022, dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana nei suini detenuti nel Land della Bassa Sassonia e delle misure debitamente attuate dalla Germania, al fine di prevenire perturbazioni inutili degli scambi è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 a decorrere dal 5 ottobre 2022.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1189 è abrogata con effetto dal 5 ottobre 2022.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.249.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A249%3ATOC
Foto:
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