LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2018/2001 (di seguito «direttiva») stabilisce i requisiti per assicurare che determinati combustibili, vale a dire i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L’articolo 29 della direttiva stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. L’articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 (2) stabiliscono i criteri per determinare, da un lato, quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni e, dall’altro, quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni. L’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. L’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell’Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità di determinati carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
(2)La direttiva contiene norme per calcolare il contributo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili agli obiettivi stabiliti nel settore dei trasporti. In particolare, l’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo del contributo, sia quando l’energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
(3)I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi. In base alla direttiva, i sistemi volontari possono servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva stessa, a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra determinata da tali combustibili, nonché a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e infine a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva per quanto riguarda il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nei trasporti. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell’Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva. È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.
(4)In applicazione dell’articolo 30, paragrafo 9, della direttiva, se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l’operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l’obbligo di presentare altre prove.
(5)Il 15 ottobre 2020 il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» (Programma Biomassa sostenibile, di seguito «sistema SBP») ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Il sistema SBP ha presentato nuovamente domanda, dopo aver apportato le modifiche necessarie, il 2 dicembre 2021.
(6)Il sistema SBP riguarda i tipi di materie prime seguenti: a) materiale lignocellulosico proveniente da terreni forestali e non forestali; b) residui di trasformazione dell’industria forestale e agricola (al di fuori delle foreste e dei terreni agricoli). Sono esclusi i residui agricoli provenienti da terreni agricoli. Il regime SBP riguarda i combustibili da biomassa (pellet e trucioli di legno) prodotti a partire da materiali lignocellulosici forestali e non forestali e i residui di trasformazione dell’industria forestale e agricola per la produzione di calore ed energia elettrica. I «bioliquidi», i «biocarburanti», i «biogas», i «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica» e i «carburanti derivanti da carbonio riciclato» non rientrano nel campo di applicazione del sistema SBP. Il sistema SBP ha una copertura geografica mondiale e comprende l’intera catena di custodia.
(7)In esito all’esame del sistema SBP rispetto alle disposizioni della direttiva, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 6 a 7, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2. L’esame non tiene conto degli atti di esecuzione che saranno adottati prossimamente a norma dell’articolo 29, paragrafo 8, e dell’articolo 30, paragrafo 8, della direttiva contenenti orientamenti per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva e contenenti le disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni. Il sistema SBP sarà pertanto riesaminato dopo l’adozione dei suddetti atti di esecuzione.
(8)Dall’esame del sistema SBP risulta che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all’allegato VI della direttiva.
(9)Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito Europa della Commissione.
(10)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.249.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A249%3ATOC
Foto:
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