Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/1656 della Commissione del 26 settembre 2022 relativa al riconoscimento dell’«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i requisiti per assicurare che i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e fanno risparmiare emissioni significative di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, e l’articolo 26 della direttiva insieme al regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione (2) stabiliscono i criteri per determinare:

—quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni; e

—quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

(2)La direttiva (UE) 2018/2001 contiene anche criteri di calcolo del contributo dell’energia elettrica rinnovabile agli obiettivi stabiliti per il settore dei trasporti, sia quando l’energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.

(3)Per verificare il rispetto delle disposizioni sui biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato, gli Stati membri possono ricorrere a sistemi di certificazione nazionali o volontari. Entrambi i tipi di sistemi sono stati importanti per comprovare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettassero i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva (UE) 2018/2001 ne ha ampliato il campo d’applicazione. In primo luogo possono ora servire a certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire dalla biomassa, compresi quelli gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e a fornire dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In secondo luogo possono servire a certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. In terzo luogo possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 per calcolare l’energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. In quarto luogo possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell’Unione o nazionale informazioni corrette sui carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In quinto luogo possono essere utilizzati per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.

(4)Se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l’operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema nazionale o volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non deve imporgli l’obbligo di presentare altre prove a dimostrazione del rispetto dei suddetti criteri. Pertanto, la valutazione positiva e il riconoscimento formale da parte della Commissione di un sistema di certificazione nazionale o volontario garantiscono che le dichiarazioni di conformità da esso rilasciate siano accettate tassativamente da tutti gli Stati membri.

(5)Il 14 luglio 2021 l’Austria ha presentato per la prima volta alla Commissione la richiesta di riconoscimento dell’«Austrian agricultural certification scheme» (AACS) a norma dell’articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorreva modificare. Nel sistema modificato ripresentato dall’Austria il 7 marzo 2022 tali elementi erano stati corretti. Il sistema riguarda le materie prime agricole e gli oli vegetali (compresi i residui) dall’azienda agricola fino alla prima trasformazione.

(6)In esito all’esame dell’AACS rispetto alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 3 a 5, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2.

(7)Dall’esame dell’AACS risulta che il sistema applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all’allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

(8)Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito EUROPA della Commissione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.249.01.0050.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A249%3ATOC

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