Regolamento Delegato (UE) 2022/1636 della Commissione del 5 luglio 2022 che integra la Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 10, l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, la perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall’accisa non è considerata un’immissione in consumo se l’entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, di tale direttiva, nell’eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l’accisa non è esigibile in detto Stato membro se l’importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l’Unione, è opportuno stabilire una soglia comune di perdita parziale per i prodotti del tabacco lavorato. Tenuto conto in particolare della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche e delle soglie nazionali esistenti, la soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato dovrebbe essere fissata allo 0 %.

(2)La direttiva (UE) 2020/262 prevede l’uso di documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), affinché la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa sia considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa. Essa prevede inoltre l’uso di documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

(3)La direttiva (UE) 2020/262 prescrive l’uso di documenti amministrativi elettronici semplificati per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. Essa richiede inoltre l’uso di documenti di riserva in determinati casi specifici. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

(4)Al fine di garantire che i documenti scambiati attraverso il sistema informatizzato a norma degli articoli da 20 a 25 della direttiva (UE) 2020/262 siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, è opportuno stabilire la struttura e il contenuto di tali messaggi riguardanti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, il cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione.

(5)Le norme sulla struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e su una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti in molti casi dovranno essere applicate congiuntamente sia dagli operatori economici che effettuano movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa, come il tabacco lavorato, sia dalle autorità degli Stati membri che controllano tali attività. Nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, tali norme dovrebbero essere stabilite in un unico atto.

(6)Poiché le norme stabilite dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 (3) della Commissione sostituiscono le disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3649/92 (4) e (CE) n. 684/2009 (5) della Commissione, è opportuno abrogare i regolamenti sostituiti.

(7)A norma dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (6) fino al 31 dicembre 2023. Il regolamento (CEE) n. 3649/92 dovrebbe pertanto applicarsi fino a tale data alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata prima della data di applicazione del presente regolamento.

(8)A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, agli articoli da 20 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 36 a 40 e all’articolo 45 di tale direttiva a decorrere dal 13 febbraio 2023. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.247.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A247%3ATOC

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