LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)I servizi di media indipendenti rivestono una funzione unica nell’ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore in rapida evoluzione ed economicamente importante, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale.
(2)I servizi di media sono fondamentali nelle società democratiche, in quanto forniscono informazioni che costituiscono un bene pubblico. Per svolgere tale funzione sociale essenziale e affermarsi sul mercato, i fornitori di servizi di media devono essere in grado di fornire i loro servizi in modo libero e indipendente in un mercato aperto e trasparente, che consenta una pluralità di attori e opinioni a livello di media.
(3)I fornitori di servizi di media usufruiscono non soltanto della protezione assicurata dalle norme dell’Unione che disciplinano il mercato interno, ma anche di quella loro garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito «la Carta»), in quanto sono importanti per il godimento del diritto alla libertà di espressione e di informazione. L’articolo 11 della Carta impone inoltre il rispetto della libertà e del pluralismo dei media e precisa che il diritto alla libertà di espressione include la libertà di ricevere e di comunicare informazioni senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera degli Stati membri. Il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media ha inoltre un influsso diretto sullo Stato di diritto e sulla democrazia, che costituiscono valori fondamentali dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea.
(4)La perdita di entrate pubblicitarie cui si è assistito nell’ultimo decennio, dovuta in particolare all’aumento della distribuzione online dei contenuti mediatici e al cambiamento delle abitudini di consumo, ha sottratto risorse finanziarie al settore dei media tradizionali, incidendo sulla sua sostenibilità e, a sua volta, sulla qualità e la diversità dei contenuti proposti. Questa tendenza mostra che il mercato non riesce a garantire un ritorno economico sostenibile per l’informazione indipendente e il giornalismo di qualità, che rappresentano beni pubblici e contribuiscono a contrastare la disinformazione.
(5)Come indicato nel piano d’azione per la democrazia europea (1), la Commissione ha presentato una serie di iniziative a sostegno della libertà e del pluralismo dei media. Ha adottato una raccomandazione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell’Unione europea (2). Ha quindi avanzato una proposta di direttiva (3) e una raccomandazione (4) sulla tutela delle persone impegnate nel dibattito pubblico da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Inoltre, la Commissione ha svolto numerose iniziative a sostegno della ripresa e della trasformazione del settore audiovisivo e dei media, nell’ambito del piano d’azione per i media e gli audiovisivi (5). La Commissione segue inoltre da vicino il recepimento e l’attuazione di importanti atti legislativi relativi al settore dei media, in particolare la direttiva sui servizi di media audiovisivi (6) e la direttiva sul diritto d’autore (7).
(6)La Commissione ha avanzato una proposta legislativa per un regolamento che istituisca un quadro comune per i servizi di media sul mercato interno (legge europea per la libertà dei media). Si tratta di una proposta che prevede una serie di garanzie nel diritto dell’Unione ai fini della tutela del pluralismo dei media e dell’indipendenza editoriale sul mercato interno. La presente raccomandazione affianca tale proposta di regolamento quale strumento di effetto immediato per promuovere l’indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà dei media.
(7)Nel contempo, parallelamente alle iniziative legislative, come sottolineato nel piano d’azione per la democrazia europea, la Commissione sostiene attivamente le iniziative di autoregolamentazione dei media. La presente raccomandazione rientra nel quadro di tale sostegno.
(8)L’industria dei media ha una lunga tradizione di autoregolamentazione e ha attuato varie iniziative in questo ambito, sulla cui base, anche tenendo conto della diversità delle tradizioni e degli approcci giuridici negli Stati membri, è possibile individuare pratiche volontarie che i fornitori di servizi di media potrebbero adottare per migliorare la loro resilienza e resistere meglio alle pressioni politiche ed economiche. Il settore potrebbe avviare una discussione su queste pratiche volontarie, lasciando ai fornitori di servizi di media la facoltà di decidere liberamente quali pratiche possano corrispondere alle loro esigenze individuali e ai loro modelli commerciali, in particolare tenendo conto delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(9)I cittadini devono potersi fidare delle informazioni che ricevono per esercitare i loro diritti democratici. Devono avere accesso a una pluralità di punti di vista e a fonti di informazione affidabili per formare le proprie opinioni e contribuire ai processi democratici. L’accesso a informazioni affidabili è importante anche per le imprese, per poter prendere decisioni informate.
(10)I fornitori di servizi di media europei subiscono sempre più spesso ingerenze indebite nelle decisioni editoriali, anche da parte di proprietari privati e soci, con effetti negativi sulla libertà editoriale, sulla capacità di fornire notizie indipendenti e quindi sulla disponibilità di informazioni affidabili per il pubblico. L’Osservatorio del pluralismo dei media 2022 rileva in diversi Stati membri un rischio elevato di influenza indebita di natura commerciale e da parte delle proprietà (9). Nell’era digitale, considerata la maggiore possibilità di accedere facilmente a informazioni fornite da fornitori di servizi di media stabiliti in altri Stati membri, è essenziale promuovere buone pratiche a livello di UE per fare in modo che i cittadini e le imprese dell’Unione ricevano notizie e contenuti di attualità indipendenti e diversificati, per formare le loro opinioni e compiere scelte informate, contribuendo a una sfera pubblica nel mercato interno.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.245.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A245%3ATOC
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