IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato l’avvio di negoziati con gli Stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) per la conclusione di un accordo globale sul trasporto aereo.
(2)Il 26 maggio 2020 il Consiglio ha prorogato di un anno l’autorizzazione del 7 giugno 2016.
(3)I negoziati per la conclusione di un accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l’Unione europea e i suoi Stati membri («accordo») si sono conclusi con esito positivo il 2 giugno 2021.
(4)Gli Stati membri dell’ASEAN sono tra le economie a più rapida crescita al mondo e i loro mercati dei servizi aerei hanno un forte potenziale di ulteriore crescita. L’accordo mira in particolare a garantire una concorrenza leale, ad agevolare la graduale apertura del mercato e ad aumentare l’accesso alle rotte e la capacità tra l’Unione e gli Stati membri dell’ASEAN, a vantaggio dei consumatori e dell’economia.
(5)È pertanto opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione.
(6)La firma dell’accordo a nome dell’Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, laddove tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.
(7)Affinché possa produrre tutti i suoi benefici il prima possibile, è opportuno che l’accordo sia concluso rapidamente. A tal fine si prevede che, in occasione della firma dell’accordo, l’Unione e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico dichiarino («dichiarazione delle parti») che, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, adotteranno tutte le misure necessarie per mettere in vigore l’accordo il più rapidamente possibile.
(8)La risposta non coordinata dei paesi di tutto il mondo alla pandemia di COVID-19 è stata particolarmente deleteria per il settore dell’aviazione. Al fine di evitare tali perturbazioni in caso di crisi future, è necessario migliorare il coordinamento tra l’Unione e i principali partner internazionali. Si prevede pertanto che, in occasione della firma dell’accordo, nella dichiarazione delle parti queste esprimano anche l’intenzione di mantenere assidue discussioni e un coordinamento, nell’ambito del comitato misto previsto dall’accordo, sulle risposte a eventi di crisi imprevisti come la pandemia di COVID-19, con l’obiettivo di attenuare, per quanto possibile, eventuali effetti negativi sui servizi aerei.
(9)È pertanto opportuno approvare a nome dell’Unione la dichiarazione delle parti.
(10)La dichiarazione delle parti, così come una dichiarazione degli Stati membri dell’Unione e degli Stati membri dell’ASEAN, eccetto la Malaysia, e una dichiarazione della Malaysia saranno inserite in un verbale delle dichiarazioni rese in occasione della firma dell’accordo globale sul trasporto aereo ASEAN-UE («verbale delle dichiarazioni»). È opportuno autorizzare la firma, a nome dell’Unione, del verbale delle dichiarazioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo globale sul trasporto aereo tra gli Stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e l’Unione europea e i suoi Stati membri (1), con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
È approvata, a nome dell’Unione, la dichiarazione degli Stati membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico e dell’Unione europea e dei suoi Stati membri (2).
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del verbale delle dichiarazioni rese in occasione della firma dell’accordo globale sul trasporto aereo ASEAN-UE (3).
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il verbale delle dichiarazioni a nome dell’Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.248.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A248%3ATOC
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