Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1624 della Commissione del 20 settembre 2022 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/607.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell’Ucraina («misure iniziali»).

(2)Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (3), il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ha mantenuto le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (4). Le misure sono state abrogate il 1o maggio 2004, data in cui l’Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell’Unione europea. Le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (5).

(3)Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (6), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base («misura antielusione»). Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un’esenzione dalla misura antielusione in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi.

(4)Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (7), il Consiglio, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni dalla Repubblica di Corea. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa.

(5)Nell’aprile 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/607 (8), la Commissione, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito un dazio antidumping per quanto concerne le importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese esteso, tra l’altro, alla Repubblica di Corea.

(6)I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore ammontano al 60,4 %.

1.2.Richiesta di modifica del nome

(7)Il 6 maggio 2020 Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, uno dei produttori esportatori coreani che hanno ottenuto un’esenzione dalla misura antielusione come indicato al considerando 3, ha informato la Commissione di avere modificato il proprio nome in Youngwire («Youngwire» o «società»).

(8)Youngwire ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping esteso che le era stata concessa sotto il nome precedente.

(9)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che Youngwire è stata oggetto di una riorganizzazione, anche attraverso l’acquisizione delle attività di un altro esportatore coreano che beneficia anch’esso dell’esenzione, ossia Dae Heung Industrial Co. Ltd.

(10)La Commissione ha ritenuto che tali cambiamenti significativi, emersi nel contesto della richiesta di modifica del nome, avrebbero potuto incidere sull’ammissibilità della società ad un’esenzione dalle misure antielusione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A244%3ATOC

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