Regolamento Delegato (UE) 2022/1623 della Commissione del 14 luglio 2022 recante deroga, per l’anno 2022, al Regolamento Delegato (UE) 2017/891.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, lettere a) e c), e l’articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A causa dell’attuale crisi provocata dall’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022, che ha avuto inizio poco dopo la crisi COVID-19, gli agricoltori di tutti gli Stati membri si trovano confrontati a difficoltà eccezionali. È opportuno adottare misure volte a rispondere alle forti restrizioni alla circolazione, alla perturbazione delle catene di approvvigionamento e ai problemi logistici causati dall’invasione. Date le perturbazioni a lungo termine delle catene logistiche e di approvvigionamento, il grave scompenso del settore è destinato a protrarsi o addirittura a peggiorare. I problemi logistici hanno reso gli agricoltori dell’UE vulnerabili alle perturbazioni economiche causate dalla crisi, esponendoli attualmente a difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)In tutti gli Stati membri le organizzazioni di produttori riconosciute del settore degli ortofrutticoli e le loro associazioni incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi. Data la possibilità che la situazione ritardi quest’attuazione, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori potrebbero non riuscire a rispettare gli obblighi stabiliti per tali programmi operativi dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2). Risentendo delle interruzioni e perturbazioni dovute all’invasione russa dell’Ucraina, le organizzazioni di produttori incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa delle disfunzioni nelle catene di approvvigionamento. La carenza di manodopera pone loro problemi logistici e difficoltà ad effettuare il raccolto, mentre le disfunzioni nella catena di approvvigionamento complicano la distribuzione al consumatore. La situazione si ripercuote direttamente sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e sulla loro capacità di attuare i programmi operativi. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per parare gli effetti della crisi.

(3)Il deprezzamento della produzione ortofrutticola commercializzata causato dall’invasione russa dell’Ucraina si ripercuoterà pesantemente sull’importo dell’aiuto dell’Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l’anno successivo, in quanto per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2022 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest’ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. È pertanto opportuno stabilire che se nel 2022, per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, un prodotto si deprezzerà di almeno il 35 %, il valore della produzione commercializzata nel 2022 sia fissato al 100 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente. Tenuto conto dell’ampio impatto economico dell’invasione russa dell’Ucraina sul settore degli ortofrutticoli, la soglia del 65 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente, prevista all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, risulta insufficiente per assicurare la stabilità economica e finanziaria delle organizzazioni di produttori colpite da tale deprezzamento.

(4)Nel 2022 gli Stati membri dovrebbero inoltre essere dispensati dall’obbligo, imposto dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, di fissare nelle rispettive strategie nazionali le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione. Grazie a quest’esonero le organizzazioni di produttori dovrebbero godere di maggiore flessibilità per adottare misure atte a superare le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina nel settore degli ortofrutticoli.

(5)Nell’interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare e rimborsare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), come previsto all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione erogato per gli impegni pluriennali nel settore degli ortofrutticoli, quali le azioni ambientali, qualora un’interruzione nel 2022 per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine.

(6)Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché l’attuazione dei programmi operativi si basa sull’anno civile, è opportuno che le deroghe relative al massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione e all’equilibrio tra le misure della strategia nazionale degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l’anno 2022

1.In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se nel 2022 un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento di dette condizioni.

2.In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2022 non si applica l’obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.

3.In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non è recuperato e rimborsato al FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2022 a causa dell’interruzione di tali impegni nel corso del 2022 per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.244.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A244%3ATOC

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