Regolamento Delegato (UE) 2022/1622 della Commissione del 17 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del PE e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 triquadragies, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Per il calcolo del requisito di fondi propri nell’ambito del metodo basato sulle sensibilità di cui agli articoli da 325 quinquies a 325 duodecies, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato alternativo di cui agli articoli da 325 quater a 325 duoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 impongono l’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario specificati nella tabella 8 dell’articolo 325 triquadragies di detto regolamento a norma dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis. Poiché i mercati che costituiscono economie avanzate e quelli emergenti sono categorie reciprocamente esclusive, è opportuno chiarire che tutti i mercati che non costituiscono economie avanzate dovrebbero essere considerati mercati emergenti.

(2)Nel determinare quali mercati costituiscono economie avanzate e quali costituiscono mercati emergenti, è necessario, da un lato, garantire condizioni di parità e, dall’altro, stabilire un metodo basato sul rischio. A tale riguardo la compilazione dell’elenco dei paesi che costituiscono economie avanzate è considerata la soluzione più appropriata alla luce del metodo seguito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito il «CBVB») e della necessità di conseguire un’attuazione comune della metodologia di calcolo dei relativi requisiti per il rischio di mercato in tutti gli Stati membri. Sebbene occorra tenere conto delle norme internazionali del CBVB, è opportuno specificare che i mercati degli Stati membri meno volatili di quelli riconosciuti come economie avanzate ai sensi di dette norme internazionali costituiscono economie di mercato avanzate piuttosto che emergenti. Peraltro la determinazione delle economie di mercato avanzate ed emergenti dovrebbe tenere debitamente conto dell’instaurazione di un mercato interno nell’Unione, dell’esistenza dello Spazio economico europeo e delle specificità relative ai paesi e territori d’oltremare di alcuni Stati membri.

(3)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(4)L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Economie avanzate e mercati emergenti

1.Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:

a)gli Stati membri dell’Unione europea;

b)i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

c)i seguenti paesi terzi:

i)i paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

ii)l’Australia;

iii)il Canada;

iv)Hong Kong;

v)il Giappone;

vi)il Messico;

vii)la Nuova Zelanda;

viii)Singapore;

ix)la Svizzera;

x)il Regno Unito;

xi)gli Stati Uniti.

2.Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale a norma dell’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi non elencati al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono mercati emergenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.244.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A244%3ATOC

Foto:

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