LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.
(3)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Italia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 si è verificato un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Polonia, nonché nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania e in Polonia, nelle immediate vicinanze della Germania. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune aree elencate come zone soggette a restrizioni III in Polonia e Slovacchia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell’Unione.
(6)Nel settembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione Varmia-Masuria in Polonia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
(7)Sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un’area situata nelle immediate vicinanze di un’area del Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania attualmente non elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente non elencata nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze dell’area della Polonia interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato.
(8)Sono stati inoltre rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Germania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.
(9)A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Polonia, nonché in suini selvatici in Germania e in Polonia, nelle immediate vicinanze della Germania, e tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
(10)Inoltre tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 (6) della Commissione, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, alcune aree delle regioni di Lublino, della Precarpazia, della Bassa Slesia e di Lubusz in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato, data l’assenza di focolai di febbre suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora figurare come zone soggette a restrizioni II tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0047.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC
Foto:
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