Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione del 19 settembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati in Alberta (Canada) e confermati il 28 luglio 2022 e il 23 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati in Quebec (Canada) e confermati il 21 luglio 2022 e il 1o agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Cullompton, Mid Devon, Devon, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 26 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Bridlington, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 28 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Constantine, Camborne & Redruth, Cornovaglia, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 29 agosto 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(10)Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di South Molton, North Devon, Devon, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 2 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0090.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC

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