LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere h), i), k) ed n),
considerando quanto segue:
(1)Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare del 2015 (2) la Commissione ha individuato nell'aumento del riciclaggio della plastica una condizione necessaria per conseguire la transizione verso un'economia circolare e si è impegnata ad affrontare tale settore con particolare attenzione. Nel 2018 la Commissione ha quindi adottato una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (3) che presenta impegni fondamentali per un'azione a livello di Unione al fine di limitare gli impatti negativi dell'inquinamento da plastica. Essa mira ad accrescere la capacità di riciclaggio della plastica nell'Unione e ad aumentare il materiale riciclato nei prodotti e negli imballaggi di plastica. Poiché gran parte dei materiali plastici da imballaggio sono utilizzati come imballaggi alimentari, tale strategia può raggiungere i suoi obiettivi solo se aumenta anche il contenuto di materia plastica riciclata negli imballaggi alimentari.
(2)La necessità di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana resta un presupposto essenziale per garantire un aumento del contenuto di riciclato negli imballaggi alimentari e in altri materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Tuttavia i rifiuti prodotti da materiali e oggetti di materia plastica, anche quando provengono dall'uso alimentare, possono contenere contaminanti accidentali derivanti da tale uso che potrebbero compromettere la sicurezza e la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sebbene sia improbabile che tali rifiuti di materia plastica siano contaminati da una quantità relativamente elevata di sostanze specifiche notoriamente pericolose per la salute umana, come potrebbe essere il caso, ad esempio, della materia plastica proveniente da usi industriali, l'identità e il livello dei contaminanti accidentali che potrebbero essere presenti negli imballaggi alimentari raccolti non sono definiti, sono casuali, dipendono dalla fonte e dal metodo di raccolta dei rifiuti di materia plastica e possono variare a seconda della raccolta. Durante il riciclaggio, se utilizzata per la produzione di materiali e oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la materia plastica dovrebbe pertanto essere sempre decontaminata a un livello tale da garantire che i contaminanti rimanenti non possano mettere in pericolo la salute umana o compromettere in altro modo i prodotti alimentari. Per garantire che i consumatori di prodotti alimentari e gli operatori del settore alimentare possano fidarsi dei materiali decontaminati e che vi sia un'interpretazione uniforme del grado di decontaminazione considerato sufficiente, la decontaminazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dovrebbe essere disciplinata da un insieme uniforme di norme.
(3)Il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione (4) ha già stabilito prescrizioni specifiche per i processi di riciclo al fine di garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti siano conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 282/2008 non rientravano tuttavia tutte le tecnologie di riciclo in quanto rimanevano escluse la depolimerizzazione chimica, l'uso di ritagli e scarti e l'uso di strati barriera. Secondo tale regolamento, l'uso di materiali di plastica riciclata a contatto con i prodotti alimentari fabbricati mediante le tecnologie escluse è disciplinato dal regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (5) riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica. Il regolamento (UE) n. 10/2011 non fornisce tuttavia un quadro chiaro a sostegno delle tecnologie escluse, in quanto non definisce norme per sostanze parzialmente depolimerizzate od oligomeri, ritagli e scarti di produzione, e limita le sostanze che possono essere utilizzate dietro una barriera funzionale.
(4)L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha osservato che è impossibile prevedere l'identità dei contaminanti potenzialmente presenti nel PET post-consumo utilizzato come input nel processo di riciclaggio e quindi garantirne la non genotossicità (6). Poiché l'argomentazione sostenuta dall'Autorità può essere estesa ad altri rifiuti di materia plastica, senza ulteriori dati scientifici non si può supporre a livello generale che tali altri flussi di rifiuti siano privi di determinati gruppi di contaminanti. Pertanto non si può nemmeno presumere che sia possibile valutare il rischio dei contaminanti nello stesso modo in cui si valutano le impurità a norma del regolamento (UE) n. 10/2011, o che le miscele di materiali depolimerizzati chimicamente siano prive di tali contaminanti, o che le barriere funzionali di materia plastica possano contenerli completamente. La materia plastica riciclata fabbricata mediante tecnologie escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 282/2008 non può essere pertanto utilizzata neppure in base al regolamento (UE) n. 10/2011.
(5)Di conseguenza i regolamenti (CE) n. 282/2008 e (UE) n. 10/2011 non si applicano, congiuntamente, all'insieme delle tecnologie di riciclaggio della materia plastica e dei materiali e oggetti di materia plastica riciclata. Poiché sono in fase di sviluppo nuove tecnologie innovative di riciclaggio della materia plastica e il mercato della materia plastica riciclata è in crescita, la mancanza di norme idonee e chiaramente applicabili crea un rischio potenziale per la salute umana e frena l'innovazione. Per stabilire norme chiare e far fronte al rischio derivante dalla presenza di contaminanti accidentali è quindi opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 282/2008 con nuove norme che riguardino tutte le tecnologie, esistenti e future, di riciclaggio della materia plastica.
(6)Il regolamento (UE) n. 10/2011 prevede che le sostanze utilizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica abbiano una purezza appropriata e che le impurità rimanenti possano essere individuate in modo da poter essere sottoposte alla valutazione dei rischi. Poiché è possibile purificare le singole sostanze a un livello idoneo a tale scopo, il regolamento non limita in modo generale i metodi di produzione delle sostanze presenti nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate. È dunque altresì possibile fabbricare tali sostanze a partire da qualsiasi fonte, quindi anche dai rifiuti. Inoltre è impossibile distinguere le sostanze prodotte dai rifiuti e ottenute a un livello elevato di purezza dalle stesse sostanze prodotte in altro modo. Pertanto la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica con sostanze ottenute a un livello elevato di purezza da rifiuti e che sono incluse nell'elenco dell'Unione stabilito dal regolamento (UE) n. 10/2011, o oggetto di determinate deroghe, dovrebbe essere disciplinata da tale regolamento, mentre altre sostanze per le quali non è possibile presumere a priori o escludere facilmente l'assenza di contaminanti accidentali, comprese miscele, oligomeri e polimeri prodotti da rifiuti, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento. Per evitare incertezza in merito al regolamento da applicare a una determinata tecnologia di riciclaggio dalla quale scaturiscano sostanze in una fase intermedia di riciclaggio, le sostanze disciplinate dal regolamento (UE) n. 10/2011 dovrebbero essere chiaramente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
(7)Nel linguaggio corrente, termini utilizzati in modo ampio e approssimativo, come «tecnologia», «processo», «attrezzatura» e «impianto», possono riferirsi allo stesso concetto o a concetti simili e il significato può sovrapporsi, a seconda del contesto e di chi li usa. Per chiarire l'ambito di applicazione e l'oggetto degli obblighi previsti dal presente regolamento è opportuno definire chiaramente tali concetti ai fini del presente regolamento. In particolare è necessario distinguere l'espressione «tecnologia di riciclaggio», che riguarda i concetti e i principi generali con cui i contaminanti sono rimossi dai rifiuti di materia plastica, da «processo di riciclaggio», che si riferisce alla descrizione di una specifica sequenza di operazioni e attrezzature concepite utilizzando una specifica tecnologia di riciclaggio, e da «impianto di riciclaggio», che dovrebbe riferirsi all'attrezzatura fisica effettiva utilizzata nel processo di riciclaggio per fabbricare materiali e oggetti di materia plastica riciclata.
(8)Il presente regolamento prevede la decontaminazione della materia plastica per mezzo di una tecnologia di riciclaggio idonea e include nel suo ambito di applicazione l'uso di tecnologie di riciclaggio chimico. Tuttavia, nel caso della rimozione di contaminanti da sostanze o miscele, piuttosto che da materiali, spesso viene utilizzata la purificazione anziché la decontaminazione. Quando si applicano tecnologie di riciclaggio chimico allo scopo di rimuovere i contaminanti da miscele o sostanze, tali tecnologie potrebbero quindi essere considerate finalizzate alla purificazione piuttosto che alla decontaminazione. Tuttavia, poiché in questo caso la decontaminazione della materia plastica si ottiene mediante purificazione, dovrebbe essere chiarito che la decontaminazione comprende anche la purificazione di sostanze o miscele.
(9)I processi di riciclaggio possono consistere in molte operazioni di base in sequenza che applicano un'unica trasformazione («operazioni unitarie»), di cui solo alcune permettono però di ottenere la decontaminazione. Poiché i rifiuti di materia plastica dovrebbero essere sempre decontaminati e dovrebbero esistere norme chiare applicabili alla decontaminazione, le operazioni di riciclaggio che nel loro insieme garantiscono la decontaminazione dovrebbero essere indicate come processo di decontaminazione e dovrebbero essere distinte dalle operazioni eseguite prima e dopo la decontaminazione.
(10)La decontaminazione permette di distinguere una materia plastica riciclata non idonea a venire a contatto con i prodotti alimentari da una materia plastica riciclata resa idonea a tal scopo, anche se limitata alla sola decontaminazione microbiologica. I controlli ufficiali effettuati nel contesto del presente regolamento si dovrebbero pertanto concentrare su questa fase. A seconda della tecnologia applicata e/o della sua organizzazione, la decontaminazione può avvenire in stabilimenti che sarebbero tradizionalmente considerati come stabilimenti di gestione dei rifiuti, stabilimenti di riciclaggio o stabilimenti in cui avviene la conversione della materia plastica. Per garantire uniformità e chiarezza sul ruolo di uno stabilimento in cui avviene la decontaminazione a norma del presente regolamento, è opportuno indicare sistematicamente tale stabilimento con il termine «stabilimento di riciclaggio».
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.243.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A243%3ATOC
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