Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione del 7 settembre 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione (3) ha inoltre prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, MCPA, MCPB e prosulfocarb fino al 31 ottobre 2022, delle sostanze attive clormequat, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile e tritosulfuron fino al 30 novembre 2022, e delle sostanze attive 2-fenilfenol, 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad fino al 31 ottobre 2022. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/291 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva proesadione fino al 31 dicembre 2022.

(3)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva esfenvalerate è fissata al 31 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione (6).

(4)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva fenpirazamina è fissata al 31 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione (7).

(5)La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva flumetralin è fissata all’11 dicembre 2022, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2105 della Commissione (8).

(6)Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (9). Nonostante il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (10), le disposizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 844/2012 relative al rinnovo dell’approvazione di dette sostanze attive continuano ad applicarsi in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(7)Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione.

(8)Occorre inoltre prorogare i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, clomazone, daminozide, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet e tritosulfuron per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle potenziali proprietà di interferente endocrino di tali sostanze attive secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(9)La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.233.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A233%3ATOC

Foto:

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