LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca quali definiti all’articolo 2 dello stesso. L’allegato I del suddetto regolamento reca l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e dovrebbe essere modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi, di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
(2)L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.233.01.0036.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A233%3ATOC
Foto:
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