LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Nel giugno 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione (2). Le misure antisovvenzioni hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 17 % e il 30,7 % per le importazioni originarie della RPC e di un dazio ad valorem del 10,9 % per le importazioni originarie dell'Egitto («misure iniziali»). L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi è stata aperta il 16 maggio 2019 («inchiesta iniziale») (3).
1.2.Domanda
(2)La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
(3)La domanda è stata presentata il 3 novembre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un'associazione di produttori dell'Unione di prodotti GFF («richiedente»).
(4)La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, vale a dire la spedizione dei prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio o di completamento in Turchia o in assenza di tali operazioni, in particolare ad opera della società denominata Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi di seguito «Turkiz Composite» (4), una società ubicata nella zona europea di libero scambio ASB della Marmara, in Turchia.
(5)La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antisovvenzioni in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli.
(6)La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dalla Turchia continuavano a beneficiare delle sovvenzioni per la produzione e la vendita di prodotti GFF in presenza delle misure in vigore. I prodotti GFF e le loro parti sono infatti prodotti ed esportati in Turchia da società in Cina e in Egitto che, secondo quanto riscontrato, ricevevano sovvenzioni compensabili per la produzione e la vendita di prodotti GFF in presenza delle misure in vigore.
1.3.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta
(7)Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(8)Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma è spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione (5) con i codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083) («prodotto oggetto dell'inchiesta»).
(9)Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dalla Turchia, originari o no della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
1.4.Apertura
(10)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 23 del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2229 della Commissione (6) («regolamento di apertura»).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.233.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A233%3ATOC
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