Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1477 della Commissione del 6 settembre 2022 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/776.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Nell'aprile 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics — «GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 (3). I dazi antidumping in vigore sono compresi tra il 34 % e il 69 % per le importazioni originarie della RPC e sono del 20 % per le importazioni originarie dell'Egitto. L'inchiesta che ha portato all'istituzione di tali dazi è stata aperta nel febbraio 2019 («inchiesta iniziale») (4).

1.2.Domanda

(2)La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.

(3)La domanda è stata presentata il 3 novembre 2021 da TECH-FAB Europe e.V., un'associazione di produttori dell'Unione di prodotti GFF («richiedente»).

(4)La domanda conteneva sufficienti elementi di prova di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall'Egitto e dalla Turchia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui prodotti GFF originari della Cina e dell'Egitto. La modificazione della configurazione degli scambi sembrava derivare dalla spedizione di prodotti GFF dalla Turchia nell'Unione successivamente all'effettuazione di operazioni di assemblaggio/completamento in Turchia, in particolare ad opera di una società denominata Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi di seguito «Turkiz Composite» (5). Gli elementi di prova indicavano che tali operazioni di assemblaggio costituivano un'elusione, in quanto le operazioni erano iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping su cui sono basati i dazi antidumping sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto, oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore dei pezzi originari della Cina e dell'Egitto è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione.

(5)La domanda inoltre conteneva sufficienti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali pratiche, processi o lavorazioni indebolivano gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta risultavano entrati nel mercato dell'UE. Esistevano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni di prodotti GFF erano effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(6)La domanda infine conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che i prodotti GFF spediti dalla Turchia erano esportati a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti GFF.

1.3.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(7)Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («prodotto in esame»). Questo è il prodotto a cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(8)Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, ma è spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia (classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230 della Commissione (6) («regolamento di apertura») con i codici TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 e 7019900083) («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

(9)Dall'inchiesta è risultato che i prodotti GFF esportati nell'Unione dalla Cina e dall'Egitto e i prodotti GFF spediti dalla Turchia, originari o no della Turchia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4.Apertura

(10)Avendo stabilito, dopo avere informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto l'inchiesta e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2230.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.233.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A233%3ATOC

Foto:

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