Decisione n. 1/2022 del Consiglio di Associazione UE-GIORDANIA del 15 marzo 2022 relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo.

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IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,

visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in particolare l’articolo 4 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

1)L’articolo 28 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.

2)L’articolo 4 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

3)In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio (1) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione relativamente alla modifica del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (2) che sostituisce il protocollo n. 3 con un nuovo testo.

4)Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»), rendendo la convenzione applicabile fra l’Unione e la Giordania e, dall’altra, le norme transitorie che sono state applicabili come serie di norme di origine alternativa a quelle della vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021.

5)Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

6)Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adotttato la decisione n. 1/2016 (4) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e di integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario.

7)Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull’attuazione del regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016 e ha rivolto diverse richieste intese a ottenere una maggiore flessibilità del regime. Nel dicembre 2018, a seguito dell’esame delle richieste della Giordania, il Consiglio, a nome dell’Unione, ha ritenuto che le richieste fossero giustificate e ha concordato di rendere ulteriormente flessibili taluni requisiti per quanto riguarda il regime delle norme di origine, ad esempio abbandonando il requisito relativo alle zone, fissando un requisito in base al quale per ciascun impianto di produzione il 15 % della forza lavoro complessiva deve essere siriano, e prorogando la durata del regime fino al 31 dicembre 2030.

8)Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (5) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime di cui alla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2018 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

9)La decisione n. 1/2021 non mantiene le misure di deroga introdotte dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 per rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo.

10)Al fine di provvedere a mantenere l’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 è necessario collegarle alle nuove norme di origine applicabili a decorrere dal 1o settembre 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.232.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A232%3ATOC

Foto:

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