LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 133 e l’articolo 143, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei propri piani strategici della PAC.
(2)L’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l’istituzione di un quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani strategici della PAC.
(3)Nell’ambito del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione, a norma dell’articolo 140 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono valutare i propri piani strategici della PAC durante l’attuazione ed ex post e devono redigere un piano di valutazione. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulla valutazione dei piani strategici della PAC e sul contenuto dei piani di valutazione. È inoltre opportuno fornire assistenza tecnica agli Stati membri e ai portatori di interessi pertinenti.
(4)A norma dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera d), e dell’articolo 124, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio deve esaminare i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l’eventuale seguito dato ai risultati, e deve fornire il proprio parere sul piano di valutazione e sulle modifiche dello stesso. È opportuno stabilire che gli Stati membri condividano con la Commissione le informazioni sulle attività di valutazione e sui risultati, compresi i risultati dell’esame svolto dal comitato di monitoraggio, in quanto la comunicazione di tali informazioni è necessaria per consentire alla Commissione di effettuare il monitoraggio e la valutazione della PAC di cui all’articolo 141 di tale regolamento.
(5)A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità dei dati per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine è necessario stabilire alcune norme comuni.
(6)A norma dell’articolo 143 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni disponibili, necessarie per consentirle di svolgere il monitoraggio e la valutazione della PAC. In particolare, tali informazioni consentiranno alla Commissione di monitorare l’attuazione delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA), di cui all’allegato III di tale regolamento, degli interventi in alcuni settori di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento, nonché i gruppi d’azione locale (GAL) e le loro attività per Leader ai sensi dell’articolo 3, punto 15, di tale regolamento. Consentiranno inoltre alla Commissione di svolgere le valutazioni dei piani strategici della PAC. Per quanto riguarda i dati sui gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI), di cui all’articolo 127, paragrafo 3, di tale regolamento, le informazioni raccolte potenzieranno i collegamenti in rete tra i promotori dei progetti e la diffusione dei risultati. A tal fine è necessario stabilire norme chiare e comuni sulle informazioni che gli Stati membri devono comunicare.
(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (2) stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. Ai fini della comunicazione dei dati disaggregati per intervento di cui al presente regolamento, si dovrebbe tener conto di tali norme.
(8)Poiché è necessario che gli Stati membri dispongano di norme relative alle informazioni da comunicare alla Commissione per elaborare gli opportuni strumenti informatici e istituire i sistemi di raccolta dei dati prima dell’avvio dell’attuazione dei piani strategici della PAC, il 1o gennaio 2023, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.232.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A232%3ATOC
Foto:
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