Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1481 della Commissione del 7 settembre 2022 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2022.

Giustizia Istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio (2), istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.

(2)Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 531 635 tonnellate per il periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2022. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione (3).

(3)È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/386.

(4)Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione (4) è di 65 EUR/t.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.233.01.0048.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A233%3ATOC

Foto:

istockphoto

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
26706
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89307279
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.143.237.140