LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)L’olio essenziale bianco di canfora e la tintura di cannella sono stati autorizzati per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
(4)Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo di tali additivi per mangimi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso dell’olio bianco di canfora e della tintura di cannella nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
(6)Nei suoi pareri del 10 novembre 2021 (3) , (4) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e la tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che l’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e la tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.
(7)Dato che l’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e la tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. sono riconosciuti come aromi e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(8)La valutazione dell’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di tali additivi come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(9)Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
(10)Il fatto che l’utilizzo dell’olio essenziale bianco di canfora ottenuto da Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. e della tintura di cannella ottenuta da Cinnamomum verum J. Presl. come aromatizzanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC
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