Regolamento Delegato (UE) 2022/1450 della Commissione del 27 giugno 2022 che integra il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Legge pixabay 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)L’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio 2022 incide pesantemente sulla fornitura di mangimi proteici biologici a diversi Stati membri dell’Unione, in quanto l’Ucraina era uno dei principali fornitori di tali mangimi destinati ai suini e al pollame in detti Stati membri.

(2)L’indisponibilità di mangimi proteici biologici in tali Stati membri minaccia la continuità della produzione biologica di suini e pollame più anziani non interessati dalle deroghe di cui all’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, che consente di somministrare fino al 5 % di mangimi proteici non biologici a giovani animali.

(3)È pertanto appropriato consentire agli Stati membri che hanno riconosciuto tale situazione come «circostanze calamitose» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione (2), di derogare temporaneamente al punto 1.4.1, lettera b), dell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, che stabilisce che gli animali siano nutriti con mangimi biologici o in conversione, estendendo le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, alle categorie più anziane di suini e pollame.

(4)Ai fini della trasparenza e dei controlli, è necessario che gli Stati membri e la Commissione condividano in modo armonizzato le informazioni relative alle deroghe concesse tramite un sistema informatico.

(5)È necessario garantire che gli operatori ai quali sono state concesse tali deroghe ne rispettino le condizioni.

(6)Ai fini dei controlli, gli operatori dovrebbero conservare i documenti giustificativi attestanti che hanno beneficiato di tali deroghe e che ne soddisfano le pertinenti condizioni.

(7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022, data dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Negli Stati membri che hanno riconosciuto l’indisponibilità di mangimi proteici biologici in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 come circostanze calamitose ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146, le autorità competenti possono estendere le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848, alle categorie di suini e pollame più anziane di quelle indicate nei suddetti punti, a condizione che tali deroghe si applichino:

a)per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per oltre 12 mesi;

b)a tutti gli operatori interessati che allevano suini o pollame biologici.

2.L’applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo in cui si applicano le deroghe, a condizione che gli operatori interessati soddisfino le condizioni alle quali sono state concesse tali deroghe.

Articolo 2

1.Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle deroghe concesse dalle loro autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, attraverso un sistema informatico che consenta lo scambio elettronico di documenti e informazioni messo a disposizione dalla Commissione.

2.Gli operatori ai quali si applicano le deroghe concesse conservano i documenti giustificativi relativi a tali deroghe nonché all’uso di tali deroghe per tutta la durata del loro periodo di applicazione.

3.Le autorità competenti o, se del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo degli Stati membri verificano la conformità degli operatori alle condizioni delle deroghe concesse.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC

 

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