IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio (3).
(2)Conformemente alla decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è stato firmato il 17 dicembre 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(3)Obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook, in linea con l’obiettivo di conservazione delle risorse biologiche marine riconosciuto dal diritto dell’Unione, nonché consentire alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
(4)È opportuno approvare il protocollo.
(5)L’accordo istituisce, all’articolo 6, una commissione mista responsabile della sorveglianza dell’applicazione dell’accordo e del relativo protocollo di attuazione. Inoltre, a norma dell’articolo 5 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni e disposizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(6)La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga a tali modifiche.
(7)Tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e tenuto conto della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività alla scadenza, il 13 novembre 2021, dell’attuale protocollo, il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima.
(8)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 3 novembre 2021.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è approvato a nome dell’Unione (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 12 del protocollo (7).
Articolo 3
Conformemente alle disposizioni e condizioni di cui all’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC
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