Decisione (UE) 2022/1448 del Consiglio del 18 luglio 2022 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del relativo protocollo di attuazione.

Legge pixabay 2

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)A norma della decisione (UE) 2021/2123 del Consiglio (2), l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania («accordo di partenariato») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo») sono stati firmati il 15 novembre 2021.

(2)L’accordo di partenariato e il protocollo hanno l’obiettivo di consentire alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nelle acque mauritane e di consentire all’Unione e alla Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania») di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana e nell’Oceano Atlantico, conformemente all’obiettivo di conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell’Unione. Tale cooperazione contribuisce anche a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(3)È opportuno approvare l’accordo di partenariato e il protocollo.

(4)L’articolo 14 dell’accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione dell’accordo di partenariato e del protocollo. Inoltre, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(5)La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.

(6)L’accordo di partenariato e il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di evitare o limitare il più possibile, se del caso, l’interruzione di tali attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo di partenariato e alla notifica di cui all’articolo 22 del protocollo (4).

Articolo 3

Conformemente alla procedura e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 14 dell’accordo di partenariato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC

 

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