Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione del 1o settembre 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo.

Leggi pixabay 12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)Le sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo, sono state presentate diverse domande di rivalutazione relative a un preparato di 3-etilciclopentan-1,2-dione, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina destinato a tutte le specie animali, di eugenolo e 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene destinato a tutte le specie animali ad eccezione di pollame e pesci, e di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one e 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one destinato a gatti e cani.

(4)Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(6)Nei suoi pareri del 15 novembre 2011 (3), del 13 giugno 2012 (4), del 26 gennaio 2016 (5), del 19 ottobre 2016 (6) e del 6 dicembre 2016 (7) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che per quanto riguarda tali additivi sono stati riconosciuti potenziali pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all’esposizione delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo in questione.

(7)Dato che gli additivi sono riconosciuti come aromi per i prodotti alimentari e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)La valutazione degli additivi in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)Il fatto che l’utilizzo degli additivi come aromatizzanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.228.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A228%3ATOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
25907
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89306480
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.145.9.200