LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca hanno anche l’obbligo di comunicare alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera la propria intenzione di sbarcare almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista nel porto.
(2)Il 28 maggio 2021 la Spagna ha chiesto che la riduzione del termine di notifica stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 della Commissione (2) sia estesa a tutti i pescherecci dell’Unione impegnati in attività di pesca di stock soggetti al regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel mare Cantabrico, nel Golfo di Cadice e nel Mar Mediterraneo occidentale e che sbarcano in porti spagnoli.
(3)I dati spaziali forniti dalla Spagna a sostegno di tale richiesta mostrano che le flotte specifiche interessate battenti bandiera spagnola operano, di norma, in zone di pesca che si trovano a meno di quattro ore di distanza dai loro porti di sbarco. Inoltre, tali porti di sbarco si trovano sempre a una distanza inferiore a due ore e mezzo dagli uffici delle autorità di controllo spagnole. Pertanto, qualora le navi in questione siano selezionate ai fini di un’ispezione allo sbarco, un termine di notifica preventiva di almeno due ore e mezzo consentirebbe alle autorità di controllo spagnole interessate di arrivare in tempo al porto di sbarco per svolgere la relativa ispezione.
(4)Per motivi di parità di trattamento, la stessa riduzione del termine di notifica preventiva dovrebbe applicarsi ai pescherecci dell’Unione che sbarcano in un porto spagnolo e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento.
(5)Pertanto, ai pescherecci dell’Unione interessati dovrebbe essere concesso il diritto di presentare una notifica preventiva di due ore e mezzo prima dell’arrivo previsto in un porto spagnolo.
(6)È opportuno che la Spagna valuti l’incidenza della riduzione del termine di notifica preventiva prevista dal presente regolamento al fine di garantirne un adeguato riesame e presenti una relazione alla Commissione.
(7)Poiché l’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 si sovrappone a quello del presente regolamento, è opportuno abrogare tale regolamento di esecuzione.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il termine minimo di notifica preventiva di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è ridotto a due ore e mezzo per i comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)essere impegnati in attività di pesca di stock oggetto del piano pluriennale istituito dai regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022;
b)operare esclusivamente in zone di pesca da cui possono raggiungere il porto di sbarco in meno di quattro ore;
c)sbarcare in porti spagnoli.
Articolo 2
La Spagna presenta alla Commissione una relazione riguardante l’attuazione del presente regolamento entro il 26 agosto 2024.
Tale relazione include un’analisi dell’eventuale incidenza della riduzione del termine di notifica preventiva sulla capacità delle autorità spagnole di controllo della pesca di monitorare efficacemente le attività di pesca dei pescherecci che beneficiano della riduzione del termine di notifica preventiva di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1188/2013 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.216.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A216%3ATOC
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