Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1409 della Commissione del 18 agosto 2022 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 7, l’articolo 13 bis e l’articolo 36, primo comma, lettera h),

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno, in particolare l’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, l’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 45 quinquies, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/2226 istituisce il sistema di ingressi/uscite che registra elettronicamente e conserva la data, l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi o a cui è stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

(2)Il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce il sistema di informazione visti per lo scambio di dati fra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, e sulle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti.

(3)L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (eu-LISA) è responsabile dello sviluppo del sistema di ingressi/uscite e della gestione operativa del sistema di ingressi/uscite e del sistema di informazione visti.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224 della Commissione (4) ha stabilito le specifiche e le condizioni per il funzionamento del servizio web di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, comprese disposizioni specifiche in merito alla protezione dei dati e alla sicurezza. Tali specifiche e condizioni tengono conto dei viaggiatori esenti dall’obbligo del visto ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tali specifiche e condizioni dovrebbero essere adattate in modo da tenere conto dei cittadini di paesi terzi che necessitano di un visto per soggiorni di breve durata, di un visto per soggiorni di lunga durata o di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 45 quater del regolamento (CE) n. 767/2008. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

(5)A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226, i vettori sono tenuti a utilizzare il servizio web al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi hanno già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto.

(6)A norma dell’articolo 45 quater, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman sono tenuti ad utilizzare il portale per i vettori per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto per soggiorno di breve durata o di visto di transito aeroportuale o per cui è previsto l’obbligo di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto di transito aeroportuale, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido.

(7)Per poter verificare se il cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto o per cui è previsto l’obbligo di visto di transito aeroportuale, di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, sia in possesso di un visto o di un permesso valido, i vettori dovrebbero avere accesso al servizio web. È opportuno che i vettori accedano al servizio web attraverso un metodo di autenticazione e siano in grado di inviare e ricevere messaggi in un formato stabilito da eu-LISA.

(8)Per consentire ai vettori di collegarsi e di utilizzare il servizio web, è opportuno stabilire norme tecniche sul formato dei messaggi e sul metodo di autenticazione, da specificare negli orientamenti tecnici che costituiscono parte delle specifiche tecniche di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, di cui è prevista l’adozione da parte di eu-LISA.

(9)I vettori dovrebbero poter indicare che i passeggeri non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (CE) n. 767/2008 e in tal caso dovrebbero ricevere dal servizio web una risposta automatica «non applicabile», senza dover interrogare la banca dati a sola lettura e senza doversi registrare.

(10)La Commissione, eu-LISA e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per informare tutti i vettori noti delle modalità e dei tempi in cui è possibile registrarsi. Una volta completata correttamente la procedura di registrazione e, se del caso, completato correttamente il collaudo, eu-LISA dovrebbe collegare il vettore all’interfaccia per i vettori.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.216.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A216%3ATOC

 

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