Regolamento Delegato (UE) 2022/1408 della Commissione del 16 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi ai beneficiari di determinati interventi e altre misure di sostegno. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contempla già tale possibilità, ma solo per gli interventi nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola.

(2)Al fine di garantire un versamento di anticipi coerente e non discriminatorio, la possibilità di versare anticipi dovrebbe essere estesa a tutti gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)Per lo stesso motivo, la possibilità per gli Stati membri di versare anticipi dovrebbe essere estesa al regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il pagamento di tali anticipi dovrebbe essere soggetto alle condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116. Considerando che la gestione e l’attuazione di tale regime di aiuti si basano sugli anni scolastici quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (4), il sistema di anticipi dovrebbe applicarsi agli aiuti relativi all’anno scolastico 2023/2024 e successivi.

(4)Le misure eccezionali a sostegno dei mercati agricoli in conformità agli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mirano a risolvere specifici problemi o turbative del mercato. Tali misure eccezionali possono assumere la forma di un sostegno finanziario straordinario e temporaneo dell’Unione ai settori colpiti. Le norme vigenti non autorizzano gli Stati membri a versare anticipi in relazione a tale sostegno. Tuttavia l’esperienza dimostra che, per evitare un deterioramento insanabile del mercato, le misure eccezionali di sostegno del mercato devono avere effetto immediato. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a versare anticipi ai beneficiari di tali misure eccezionali di sostegno del mercato, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2116,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 sono inseriti i paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

«3 bis.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 ter.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi nell’ambito del regime di aiuti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione agli aiuti riguardanti l’anno scolastico 2023/2024 e successivi, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.

3 quater.   Gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari delle misure a sostegno dei mercati agricoli adottate ai sensi degli articoli 219, 220 e 221 del regolamento (UE) 1308/2013, fatte salve le condizioni specifiche stabilite ai sensi del paragrafo 5.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.216.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A216%3ATOC

 

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