IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,
visto l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo che istituisce l’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (di seguito «l’accordo») (1) è applicato in via provvisoria dal 1o agosto 2013 all’Honduras, al Nicaragua e a Panama, dal 1o ottobre 2013 alla Costa Rica e a El Salvador e dal 1o dicembre 2013 al Guatemala.
(2)L’articolo 247 dell’accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell’accordo dopo aver completato la procedura di opposizione e a seguito dell’esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti conformemente alle norme e alle procedure pertinenti che si applicano al Consiglio di associazione.
(3)Il 2 luglio 2020 la Costa Rica ha presentato all’Unione la richiesta di aggiungere una nuova indicazione geografica nell’allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell’accordo a norma dell’articolo 247 dell’accordo. L’Unione ha concluso l’esame e la procedura di opposizione, pubblicata il 6 dicembre 2021 (2), della nuova indicazione geografica della Costa Rica.
(4)Il 7 giugno 2021 El Salvador ha presentato all’Unione la richiesta di aggiungere dieci nuove indicazioni geografiche nell’allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») dell’accordo a norma dell’articolo 247 dell’accordo. L’Unione ha concluso l’esame e la procedura di opposizione, pubblicata il 28 dicembre 2021 (3), delle nuove indicazioni geografiche di El Salvador.
(5)Il 13 giugno 2022 a norma dell’articolo 274, paragrafo 2, dell’accordo, in seguito a una valutazione preventiva delle informazioni fornite relative alle nuove indicazioni geografiche della Costa Rica e di El Salvador, il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha deciso in una riunione congiunta tra l’UE e le parti dell’America centrale di raccomandare al Consiglio di associazione di modificare di conseguenza l’allegato XVIII dell’accordo.
(6)Il Consiglio di associazione ha il potere di adottare la decisione di comune accordo a norma dell’articolo 11 del suo regolamento interno.
(7)È pertanto opportuno modificare l’allegato XVIII dell’accordo come indicato nella presente decisione,
DECIDE:
Articolo 1
Le voci di cui all’allegato della presente decisione sono aggiunte alla tabella dell’allegato XVIII, parte B, «Indicazioni geografiche protette» dell’accordo, come stabilito dalla decisione n. 5/2014 del Consiglio di associazione UE-America centrale (4).
Articolo 2
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del Consiglio di associazione UE-America centrale autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l’accordo.
Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.216.01.0022.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A216%3ATOC
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