LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 4,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) stabilisce che la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti sia determinata secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I di tale regolamento.
(2)Ai sensi dell’allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell’importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l’Unione fissato dalla Commissione. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.
(3)A norma dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.
(4)Inoltre, a norma dell’allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso conformemente al terzo capoverso del medesimo punto.
(5)Non essendo stati registrati prodotti agricoli all’ammasso pubblico durante il periodo di riferimento di 6 mesi fissato da novembre 2021 ad aprile 2022, gli Stati membri non sono stati invitati a effettuare la comunicazione a norma dell’allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014. Di conseguenza la Commissione ha fissato un tasso di interesse di riferimento ai sensi del terzo capoverso dello stesso punto.
(6)A norma dell’allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del punto I.2 di tale allegato deve essere confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del punto I.1 dello stesso allegato. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.
(7)È opportuno fissare i tassi di interesse applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2022 tenendo conto di questi diversi fattori.
(8)A norma dell’allegato I, parte I, punto 4, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, i tassi di interesse fissati dal presente regolamento devono continuare ad applicarsi fino a quando un nuovo tasso di interesse non sia fissato da un successivo regolamento di esecuzione della Commissione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilizzare le risorse per l’acquisto dei prodotti da imputare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.214.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A214%3ATOC
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