Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1404 della Commissione del 16 agosto 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tra tali generi e specie figurano anche i generi Lonicera L. e Malus Mill.

(4)Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto in vaso, di due-quattro anni, con radici, appartenenti alle specie Lonicera x bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera japonica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens e Lonicera tatarica (di seguito denominate «specie specificate di Lonicera»). Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(5)Il 25 novembre 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto in vaso appartenenti alle specie specificate di Lonicera originarie della Turchia (4). Tale parere scientifico riguarda la valutazione dei rischi per le piante da impianto in vaso appartenenti alle specie specificate di Lonicera di massimo quattro anni. L’Autorità ha individuato Lopholeucaspis japonica, Meloidogyne chitwoodi e Bemisia tabaci (popolazioni europee) quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la probabilità che dette piante siano indenni da tali organismi nocivi. Lopholeucaspis japonica e Meloidogyne chitwoodi figurano nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5), mentre la Bemisia tabaci (popolazioni europee) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in conformità all’allegato III del medesimo regolamento di esecuzione.

(6)Il 4 marzo 2020 la Moldova ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(7)Il 22 febbraio 2022 l’Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto innestate appartenenti alla specie Malus domestica originarie della Moldova (6). L’Autorità ha individuato lo Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tale organismo nocivo e ha stimato la probabilità che dette piante siano indenni da tale organismo nocivo. Lo Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione in conformità all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)Sulla base di tali pareri il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di piante da impianto, di massimo quattro anni, con radici e in substrato colturale, appartenenti alle specie Lonicera x bella, Lonicera caprifolium, Lonicera caucasica, Lonicera etrusca, Lonicera fragrantissima, Lonicera hellenica, Lonicera ligustrina, Lonicera sempervirens e Lonicera tatarica, originarie della Turchia e di piante da impianto, di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie Malus domestica, originarie della Moldova è considerato accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(9)Di conseguenza tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.214.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A214%3ATOC

 

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