Regolamento (UE) 2022/1406 della Commissione del 3 agosto 2022 che modifica gli allegati II, III e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del PE e del Consiglio.

Leggi europee

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze metossifenozide e spinosad sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze propoxur e tiram sono stati fissati, a seconda del prodotto, nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)Nel contesto della procedura per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metossifenozide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha pubblicato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi di tale sostanza attiva (3), che conferma l'attuale dose giornaliera ammissibile (DGA) e stabilisce una dose acuta di riferimento (DAR) inferiore.

(3)In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere motivato che valuti i rischi che gli attuali LMR per il metossifenozide possono comportare per i consumatori se si considera la DAR inferiore sopraindicata.

(4)Nel suo parere motivato (4) l'Autorità ha individuato rischi inaccettabili relativi agli LMR attuali per arance, pompelmi, mandarini, pere, pesche, mele, pomodori e cavoli broccoli. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali buone pratiche agricole (BPA) alternative che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Gli Stati membri hanno individuato una tale BPA alternativa solo per i pomodori. L'Autorità ha quindi effettuato un calcolo dell'esposizione prendendo in considerazione i dati della BPA alternativa per i pomodori e il fattore di riduzione dei residui a seguito della pelatura degli agrumi stabilito nel corso della revisione inter pares della sostanza. Ciononostante l'Autorità ha spiegato che gli LMR attuali per gli agrumi (arance, pompelmi, mandarini) sono sicuri se si tiene conto del fattore di riduzione dei residui a seguito della pelatura stabilito nel corso della revisione inter pares. Per tutti gli altri prodotti interessati gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LD) pertinente.

(5)Per quanto riguarda il propoxur la Commissione ha chiesto all'Autorità di redigere un parere scientifico, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, sulle proprietà tossicologiche, sui valori tossicologici di riferimento e sugli attuali LMR poiché la sostanza non è mai stata valutata nell'UE e di recente sono stati comunicati risultati al riguardo. Nel suo parere motivato (5) l'Autorità non è stata in grado di ricavare valori tossicologici di riferimento per il propoxur e non ha pertanto potuto trarre conclusioni in merito alla sicurezza degli LMR per i consumatori. L'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. In mancanza di tali dati, dal punto di vista della gestione del rischio per tutti i prodotti non può essere escluso un rischio per i consumatori. Poiché gli usi di detta sostanza non sono più autorizzati nell'Unione, gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)Nel contesto della procedura per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva spinosad in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha presentato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi di tale sostanza attiva (6), stabilendo per la prima volta una DAR.

(7)In conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione ha chiesto all'Autorità di valutare i rischi che gli attuali LMR per lo spinosad possono comportare per i consumatori alla luce della nuova DAR.

(8)Nel suo parere motivato (7) l'Autorità ha individuato rischi per i consumatori per quanto riguarda peperoni, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, spinaci, bietole da foglia e da costa come pure cicoria Witloof/cicoria belga. Gli Stati membri sono stati consultati e invitati a segnalare potenziali BPA alternative che permettano di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Gli Stati membri hanno individuato BPA alternative per tutti i prodotti interessati. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR per tali prodotti. Gli LMR per detti prodotti dovrebbero essere fissati al livello indicato dall'Autorità.

(9)Per quanto riguarda il tiram l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Il tiram non è più approvato nell'Unione e tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate. In conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, gli LMR fissati per il tiram nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento dovrebbero pertanto essere soppressi. L'Autorità ha inoltre valutato le attuali tolleranze all'importazione per il tiram ma, in mancanza di dati tossicologici per il suo metabolita M1, l'Autorità non ha potuto completare la valutazione dei rischi per i consumatori e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dal punto di vista della gestione del rischio, in mancanza di tali dati e tenendo conto delle ragioni del mancato rinnovo dell'approvazione del tiram, per tutti i prodotti non può essere escluso un rischio per i consumatori e gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.215.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A215%3ATOC

 

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