Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione dell'11 agosto 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1077 della Commissione (2), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) («precedente inchiesta di riesame»). Le misure consistono in dazi compresi tra il 16,3 % e il 16,8 % del valore delle merci importate.

(2)Con il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (4), le misure sono state estese alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Repubblica di Corea.

(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio (5), le misure sono state ulteriormente estese alle importazioni spedite da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di Taiwan.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda di riesame è stata presentata il 30 marzo 2021 da Euroalliages («richiedente»), un’associazione che rappresenta tutti e tre i produttori dell’Unione, che quindi rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di silicio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 2 luglio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato i tre produttori dell’Unione che rappresentano il 100 % dell’industria dell’Unione, i produttori noti in Cina e le autorità del paese interessato, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.Osservazioni sull’apertura

(10)Sono state ricevute osservazioni da EUSMET sull’apertura del riesame in previsione della scadenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0086.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC

 

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