Regolamento (UE) 2022/1393 della Commissione dell'11 agosto 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e in altri alimenti di origine animale (3). Il THC, o più precisamente il Δ9-THC, è il costituente più rilevante della canapa Cannabis sativa. L’Autorità ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) di 1 μg Δ9-THC/kg di peso corporeo (p.c.).

(3)Al fine di ottenere più dati sulla presenza di Δ9-THC e di altri precursori non psicoattivi negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa, è stata adottata la raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione (4).

(4)Il 7 gennaio 2020 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica che valuta l’esposizione umana acuta al Δ9-THC (5), tenendo conto dei dati di occorrenza generati tramite la raccomandazione (UE) 2016/2115. La DAR di 1 μg/kg p.c. è stata superata in alcune stime dell’esposizione acuta. Per quanto ci si possa attendere che le stime dell’esposizione sovrastimino l’esposizione acuta al Δ9-THC nell’Unione, l’esposizione attuale al Δ9-THC costituisce una potenziale preoccupazione per la salute.

(5)Dovrebbero pertanto essere fissati tenori massimi nei semi di canapa e nei prodotti derivati dai semi di canapa per garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Poiché l’acido delta-9-tetraidrocannabinolico (Δ9-THCA) può essere convertito in Δ9-THC tramite la trasformazione, è opportuno fissare tenori massimi per la somma di Δ9-THC e Δ9-THCA, espressa in equivalenti di Δ9-THC.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(7)Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione dei tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0083.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC

 

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