LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)Il 7 maggio 2021 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito. Tali modifiche precisano in che modo le imprese devono contabilizzare le imposte differite su operazioni quali leasing e obbligazioni di smantellamento e mirano a ridurre la diversità nell’iscrizione in bilancio di attività e passività fiscali differite su leasing e obbligazioni di smantellamento.
(3)In conseguenza delle modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è stato anch’esso modificato al fine di garantire la coerenza tra tali principi.
(4)Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1)il Principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;
(2)l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2023 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
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