LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 24 giugno 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 12 maggio 2021 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di alcuni acciai anticorrosione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.Parti interessate
(3)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Russia e della Turchia, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.
(4)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto un’audizione con un produttore esportatore turco il 17 settembre 2021.
1.3. Campionamento
(5)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.3.1.Campionamento dei produttori dell’Unione
(6)Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Tale campione provvisorio era composto da tre produttori dell’Unione con sede in tre Stati membri diversi. Il campione rappresentava oltre il 23 % della produzione e delle vendite nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio (3). Nessuna parte ha presentato osservazioni entro il termine indicato.
(7)Durante la visita di verifica presso i locali di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è risultato che la società aveva erroneamente incluso nella sua risposta al questionario per la legittimazione ad agire e nella sua risposta al questionario antidumping una quota significativa di dati concernenti prodotti non rientranti nell’ambito dell’inchiesta. Al fine di garantire che tale situazione non incidesse sulla rappresentatività del campione, la Commissione ha deciso di mantenere nel campione la società interessata e di includere nel campione un’ulteriore società. Il campione definitivo così stabilito era costituito da quattro produttori dell’Unione, con sede in tre Stati membri diversi, che rappresentavano circa il 25 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione definitivo (4). Nessuna parte ha presentato osservazioni entro il termine indicato.
1.3.2.Campionamento degli importatori
(8)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(9)Nessuna delle società che hanno presentato l’allegato dell’avviso di apertura entro il termine stabilito ha indicato importazioni del prodotto in esame. La Commissione ha deciso di rinunciare al campionamento. Non sono pervenute osservazioni in merito a tale decisione.
1.3.3.Campionamento dei produttori esportatori della Russia
(10)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Russia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla Missione permanente della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.211.01.0127.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A211%3ATOC
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