Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1389 della Commissione del 2 agosto 2022 che modifica e rettifica l’allegato IX del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, l’ingresso nell’Unione di tali merci e animali è soggetto alla prescrizione che provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (3) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. L’allegato IX di tale regolamento di esecuzione istituisce l’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, tra cui i prodotti dell’acquacoltura.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2022/… della Commissione (4) ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura» di Arabia Saudita, Bangladesh, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Ecuador, Filippine, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam e ha incluso tali paesi terzi nell’allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione (5). È pertanto opportuno modificare l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione per tutti i prodotti della pesca compresi nella categoria «acquacoltura». Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

(4)La decisione di esecuzione (UE) 2022/… ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura» del Marocco e ha incluso tale paese terzo nell’allegato della decisione 2011/163/UE con una nota che limita l’approvazione ai prodotti ottenuti da pesci. È pertanto opportuno modificare l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione, limitata ai prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura». Tale paese terzo è stato informato.

(5)La decisione di esecuzione (UE) 2022/… ha aggiunto le uova di pesce al caviale e ai crostacei compresi nella categoria dei prodotti dell’acquacoltura di cui all’allegato della decisione 2011/163/UE, con una nota che limita l’approvazione alle uova di pesce, al caviale e ai crostacei. È pertanto opportuno modificare l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tenere conto di tale approvazione, limitata alle uova di pesce, al caviale e ai prodotti a base di crostacei compresi nella categoria «acquacoltura». L’Iran è stato informato di conseguenza.

(6)La decisione di esecuzione (UE) 2022/… ha revocato l’approvazione del piano di sorveglianza dei residui per i prodotti ottenuti da pesci compresi nella categoria «acquacoltura» dell’Uganda, in quanto tale paese non ha presentato un piano di sorveglianza dei residui per tali prodotti. È pertanto opportuno sopprimere l’Uganda dall’elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, ad eccezione delle catture allo stato selvatico, per le quali non è necessario un piano di sorveglianza dei residui. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L’Uganda è stata informata di conseguenza.

(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/363 (6) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e ha erroneamente inserito gli Emirati arabi uniti nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i prodotti dell’acquacoltura, sebbene tale paese terzo non avesse presentato un piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell’acquacoltura. È pertanto opportuno rettificare la voce relativa agli Emirati arabi uniti nell’elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, per tenere conto del fatto che l’approvazione riguarda solo le catture allo stato selvatico. Gli Emirati arabi uniti sono stati informati di conseguenza.

(8)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(9)Al fine di ridurre al minimo la perturbazione degli scambi e garantire la certezza del diritto e la coerenza con la decisione 2011/163/UE, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.210.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A210%3ATOC

 

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